I requisiti

La start-up innovativa è una società di capitali o una cooperativa italiana che per essere iscritta nella sezione speciale della Camera di Commercio deve possedere i seguenti requisiti:

  • La società deve essere stata costituita e svolgere attività commerciali da non più di 60 mesi;
  • La società deve avere la sua sede principale e i suoi interessi in Italia;
  • Il valore totale della produzione annuale dell’azienda, a partire dal secondo anno, non deve superare i 5 milioni di euro;
  • La società non deve distribuire o aver distribuito utili;
  • La società deve avere come oggetto sociale esclusivo o principale lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
  • La società non deve essere stata costituita da una fusione, da una scissione societaria o dalla cessione di un’azienda o di un ramo d’azienda.

Requisiti aggiuntivi

La start-up innovativa deve avere almeno uno dei seguenti requisiti sostanziali aggiuntivi:

  1. Le spese di ricerca e sviluppo sostenute dall’azienda devono essere pari o superiori al 15% del maggiore tra costo e valore totale della produzione;
  2. L’azienda deve impiegare come dipendenti o collaboratori, a qualsiasi titolo, in una percentuale pari o superiore a 1/3 della propria forza lavoro, personale in possesso di un dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera o in possesso di una laurea triennale, e che abbia svolto attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca per almeno 3 anni in Italia o all’estero. È possibile, in alternativa, assumere come dipendenti o collaboratori, a qualsiasi titolo, in percentuale pari o superiore ai 2/3 della forza lavoro complessiva, personale in possesso di laurea magistrale;
  3. L’azienda deve essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno un brevetto industriale relativo a un’invenzione industriale, biotecnologica, di topografia di prodotto a semiconduttori o di nuova varietà vegetale direttamente connessa all’oggetto sociale e all’attività di impresa;

Nell’ambito della titolarità dei diritti di proprietà industriale, si intende anche un programma per elaboratore originale registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, a condizione che sia anch’esso attinente all’oggetto sociale e all’attività d’impresa.

I vantaggi

A. Incentivi per investire in start-up innovative

  • Vantaggi fiscali sotto forma di detrazioni e deduzioni fiscali
    • detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche un importo pari al 30% (dal 2017, in precedenza era il 19%) dell’ammontare investito dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative (l’investimento massimo detraibile non può superare la somma di 1.000.000 di euro (dal 2017, in precedenza era 500.000 euro per ciascun periodo d’imposta e deve essere mantenuto per almeno 2 anni).
    • deduzione del reddito dei soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società — diversi dalle start-up innovative — 30% dal 2017, in precedenza era il 20% dell’importo investito nel capitale sociale di una o più start-up innovative (l’investimento massimo deducibile non può superare la somma di 1.800.000 euro in ciascun periodo d’imposta e deve essere mantenuto per almeno 2 anni)
  • Investimenti che beneficiano di agevolazioni fiscali
    • contributi in denaro a start-up innovative;
    • compensazioni di crediti in caso di sottoscrizione di aumenti di capitale sociale;
    • azioni di start-up innovative o di società che investono principalmente in start-up innovative;
    • quote di nuove emissioni di start-up innovative;
    • investimenti in quote di OICR che investono prevalentemente in start-up innovative.
  • Investimenti che non possono beneficiare di sgravi fiscali
  • Investimenti in start-up innovative effettuati tramite OIC o società — direttamente o indirettamente — a partecipazione pubblica
    • investimenti effettuati in start-up innovative che si qualificano come imprese in difficoltà secondo la definizione della Comunicazione della Commissione europea 2004/C 244/02;
    • investimenti in start-up innovative operanti nei settori della cantieristica navale e del carbone e acciaio.
  • Misure per la raccolta di capitale di rischio nelle start-up innovative
    a) l’accesso all’equity crowdfunding;
    b) l’intervento del Fondo Centrale di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese a titolo gratuito e secondo criteri e modalità semplificati:

    • la garanzia è concessa gratuitamente alle start-up innovative e agli incubatori certificati;
    • la garanzia è concessa in via prioritaria e senza valutazione dei dati contabili di bilancio della start-up innovativa o dell’incubatore certificato a condizione che il soggetto finanziatore, in relazione all’importo dell’operazione finanziaria, non acquisisca alcuna garanzia, reale, assicurativa o bancaria;
    • i richiedenti la garanzia devono aver preventivamente acquisito apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale il legale rappresentante o il procuratore speciale della start-up innovativa o dell’incubatore certificato attesta l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese;
    • la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere conservata dal richiedente ed esibita in caso di insolvenza della start-up innovativa o dell’incubatore certificato, oppure esibita su semplice richiesta del gestore del fondo di garanzia;
    • le candidature devono essere inviate al responsabile via fax o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, fino a diversa comunicazione.
      Per quanto riguarda la copertura delle operazioni finanziarie, il Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese può garantire:
    • fino all’80% dell’importo dell’esposizione per capitale, interessi, contratti e inadempienze, del richiedente nei confronti della start-up innovativa o dell’incubatore certificato (garanzia diretta);
    • fino all’80% dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, purché le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80% (garanzia indiretta o controgaranzia).

L’importo massimo che il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese è in grado di garantire è di 2,5 milioni di euro per singola start-up innovativa o incubatore certificato.
Nel caso in cui manchi la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese o il soggetto finanziatore abbia acquisito garanzie reali, assicurative o bancarie, la garanzia potrà essere concessa sulla base dei termini e delle modalità ordinarie previste dalle vigenti disposizioni operative del Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese.

c) i servizi messi a disposizione dall’ICE — Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e da Desk Italia, beneficiando così dell’assistenza normativa, societaria, fiscale, immobiliare e creditizia fornita da questi enti. In particolare, l’ICE provvede all’individuazione delle principali fiere ed eventi internazionali dove ospitare gratuitamente le start-up innovative e sviluppa iniziative volte a facilitare l’incontro delle aziende con potenziali investitori.

  • Misure per incoraggiare la creazione di start-up innovative da parte di candidati stranieri
    Il governo ha inoltre consentito l’ingresso di cittadini stranieri a scopo di lavoro autonomo per la costituzione di start-up innovative a favore delle quali possa essere attribuito un rapporto di lavoro autonomo con l’azienda.
    Con decreto del 24 marzo 2014, il Ministero dello Sviluppo Economico ha previsto l’istituzione di un apposito Comitato di natura tecnica per svolgere l’attività di valutazione e verifica dei requisiti previsti dalla legge per l’ottenimento del nulla-osta per la concessione del visto startup innovative per questa categoria di soggetti.
    È stato quindi istituito un “Comitato Tecnico Italia — Startup Visa” presso il Ministero dello Sviluppo Economico — Direzione Generale per la Politica Industriale, la Competitività e le Piccole e Medie Imprese — che avrà il compito di:

    • di effettuare una valutazione tecnica dei progetti di startup innovative presentati da candidati stranieri;
    • della verifica dei requisiti minimi in termini di disponibilità finanziaria;
    • della ricezione delle dichiarazioni di impegno per l’iscrizione ai progetti valutati e approvati direttamente dagli incubatori certificati di start-up innovative;
    • di aver acquisito il nulla osta provvisorio ai fini dell’ingresso del cittadino straniero rilasciato dalla Questura territorialmente competente;
    • rilasciare il proprio nulla osta, che è il prerequisito necessario per l’ottenimento di un visto per lavoro autonomo per i cittadini stranieri extracomunitari che intendono entrare nel Paese allo scopo di costituire imprese start-up innovative.

B. Esenzioni dalle tasse

  • Esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria al momento della registrazione della start-up innovativa;
  • Esenzioni dal pagamento del diritto annuale a favore delle Camere di Commercio.

Le esenzioni sono soggette al mantenimento dei requisiti e sono attive solo per quattro anni.

C. Crisi della start-up innovativa

In considerazione dell’elevato tasso di rischio d’impresa associato all’investimento in attività ad alto tasso di innovazione, la start-up innovativa è esente dalla disciplina del fallimento e delle altre procedure concorsuali, ad eccezione delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio previste per i soggetti non fallibili.

D. Eccezioni al diritto societario

  • possibilità di rinviare la riduzione del capitale sociale al secondo anno di attività in caso di perdita inferiore a 1/3 per le start-up innovative (art. 2446 e art. 2482 c.c.);
  • n caso di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, l’assemblea è autorizzata a rinviare alla fine dell’esercizio successivo la deliberazione di riduzione del capitale e contestuale aumento dello stesso per un importo non inferiore al minimo legale, come previsto dagli artt. 2447 c.c. e Art. 2482 ter c.c.; — l’atto costitutivo della start-up innovativa costituita in forma di società a responsabilità limitata può:
    1. creare categorie di azioni di partecipazione con diritti diversi;
    2. determinare il contenuto delle diverse quote di partecipazione;
    3. creare categorie di azioni di partecipazione che non conferiscono diritti di voto o che conferiscono diritti di voto non proporzionali alla partecipazione detenuta dagli azionisti;
    4. creare categorie di azioni di partecipazione che conferiscano diritti di voto limitati a particolari soggetti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni;
  • le quote di partecipazione detenute nella start-up innovativa costituita in forma di società a responsabilità limitata possono essere oggetto di offerte pubbliche di prodotti finanziari;
  • nelle start-up innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata, è consentito derogare al divieto di effettuare operazioni sulle proprie partecipazioni previsto dall’articolo 2474 del Codice Civile, nel caso in cui tali operazioni siano effettuate in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di azioni a dipendenti, collaboratori o componenti dell’organo amministrativo, prestatori d’opera e di servizi, anche professionali;
  • è ammissibile che l’atto costitutivo della start-up innovativa e dell’incubatore certificato preveda l’emissione di strumenti finanziari dotati di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi con esclusione del diritto di voto a fronte di un apporto di soci o di terzi, anche di lavoro o di servizi.

E. Agevolazioni per l’assunzione di personale nella start-up

Per le start-up innovative sono state introdotte semplificazioni nella richiesta del credito d’imposta per le nuove assunzioni di personale altamente qualificato assunto a tempo indeterminato, compreso il personale assunto con contratto di apprendistato.

Con il nuovo credito d’imposta per la ricerca e lo sviluppo previsto dal decreto del 27 maggio 2015, viene eliminata la concessione prioritaria rispetto alle altre imprese e la possibilità di autocertificazione da parte del legale rappresentante.

F. La remunerazione con strumenti finanziari della start-up innovativa

Un regime fiscale agevolato è previsto per i piani di incentivazione che prevedono la distribuzione di azioni o quote a dirigenti, dipendenti o collaboratori di start-up innovative.

Il reddito da lavoro dipendente derivante dall’assegnazione ad amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi di strumenti finanziari o di qualsiasi altro diritto o incentivo che preveda l’assegnazione di strumenti finanziari o diritti simili, nonché dall’esercizio del diritto di opzione conferito per l’acquisto degli strumenti finanziari di cui sopra, non concorre alla formazione del reddito imponibile sia ai fini fiscali che contributivi.

Tuttavia, l’applicazione dell’agevolazione è subordinata al fatto che gli strumenti finanziari o i diritti non siano riacquistati dalla start-up innovativa o dall’incubatore certificato, dalla società emittente o da qualsiasi altro soggetto che controlla direttamente o è controllato dalla start-up innovativa o dall’incubatore certificato. Quando questa condizione è soddisfatta, infatti, il reddito da lavoro concorre a formare il reddito imponibile ed è soggetto a tassazione con riferimento al periodo in cui è avvenuto il trasferimento degli strumenti finanziari o dei diritti connessi.

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