Se l’investitore è arrivato a identificare le aziende sotto forma di capitale sociale, nella costituzione dell’azienda dovrà svolgere una serie di compiti:

  • Redazione dell’atto costitutivo e dello statuto;
  • Costituzione con atto di un notaio italiano;
  • Pagamento contestuale del capitale minimo da versare immediatamente nella misura del 25%;
  • Apertura di un conto corrente bancario presso una banca italiana per effettuare i pagamenti delle imposte;
  • Registro delle Imprese della Camera di Commercio dell’atto redatto dal notaio;
  • Apertura della partita IVA tramite trasmissione elettronica all’Agenzia delle Entrate;
  • Apertura posizioni presso gli istituti di contribuzione INAIL e di previdenza sociale;
  • Preparazione e tenuta dei libri aziendali e della contabilità.

Per alcune attività (es. grossista) a partire dal 31 luglio 2010 deve essere presentata prima dell’inizio dell’attività economica presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) in via telematica.

Riepilogo dei libri e delle scritture contabili che un’impresa italiana deve tenere per legge

Ai fini del Codice Civile

  • La corrispondenza commerciale (lettere, fax, fatture);
  • Libro giornale del Libro Mastro;
  • Libro inventari;
  • Libri sociali obbligatori: il libro degli azionisti (la SPA), il libro delle assemblee, libro del consiglio di amministrazione, il libro del collegio sindacale e, se istituito libro del comitato esecutivo, libro degli obbligazionisti, libro dell’assemblea degli obbligazionisti.

Ai fini delle imposte dirette (art. 14 DPR 600/1973)

  • Libro Giornale;
  • Libro inventari;
  • Libro Mastro;
  • Registri di magazzino (richiesti solo quando i ricavi sono superiori a 5.164.569 euro e le giacenze di magazzino a 1,1 milioni di euro);
  • Registro dei beni ammortizzabili.

Ai fini del diritto del lavoro

  • Libro unico del lavoro (buste paga).

Ai fini IVA (artt.22-25 DPR 633/72)

  • Registri IVA: registrare le fatture emesse, fatture ricevute e corrispettivi;
  • Registro delle “Lettere d’intenti” (il sistema con cui l’esportatore evita la consueta imposta);
  • Altri documenti necessari per la vostra situazione specifica.

I libri contabili richiesti devono essere tenuti presso la sede legale o depositati presso terzi. In questo caso, il terzo deve rilasciare una dichiarazione di certificazione che attesti la volontà di esibire senza indugio tutti i documenti per il controllo pubblico.

Inoltre, quando la posizione fiscale dell’azienda è aperta, occorre indicare l’area di conservazione dei libri contabili necessari. Per quanto riguarda la possibilità di tenere la contabilità tradizionale all’estero è possibile, come previsto dalla legge, ma fortemente sconsigliabile per evitare, in caso di verifica fiscale, di rischiare, oltre a sanzioni amministrative o responsabilità specifiche per gli amministratori, che le scritture non possano essere utilizzate per dimostrare i fatti contestati dal fisco.

Per quanto riguarda l’adempimento SCIA, osserviamo che dovrebbe essere allegato un modello di Comunicazione Unica e di iscrizione/variazione al Registro delle Imprese e contenere la modulistica necessaria a documentare il possesso dei requisiti professionali, morali e personali previsti dalla legge.

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