Rivalutazione delle Crypto-Attività: Una Nuova Opportunità Fiscale per il 2025

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Con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2025 (L. 30 dicembre 2024, n. 207), il panorama fiscale italiano si aggiorna con una misura di particolare interesse per i detentori di cripto-attività. La nuova normativa introduce una rivalutazione fiscale che consente di adeguare il valore delle cripto-attività detenute al 1° gennaio 2025, attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva.

Cosa prevede la rivalutazione delle crypto-attività?

La legge permette ai contribuenti di rivalutare il valore fiscale delle cripto-attività possedute al 1° gennaio 2025, applicando un’imposta sostitutiva del 18% sul valore complessivo. Questo rappresenta un incremento rispetto all’aliquota precedente, fissata al 14% nella manovra del 2023.

Non è richiesta una perizia da parte di un commercialista. Questo perché l’imposta sostitutiva si applica all’intero valore normale delle cripto-attività al 1° gennaio 2025, senza considerare il valore di carico originario. Tuttavia, adottando questo metodo, non è possibile utilizzare eventuali minusvalenze in compensazione, rendendo fondamentale valutare attentamente la convenienza dell’operazione. Questo semplifica notevolmente il processo e riduce i costi per i contribuenti interessati.

L’operazione offre ai detentori di criptovalute la possibilità di riallineare il valore fiscale a quello di mercato, riducendo l’impatto delle plusvalenze future, che dal 2026 saranno tassate al 33%. Inoltre, l’eliminazione della franchigia di 2.000 euro comporta che tutte le plusvalenze saranno tassate indipendentemente dall’importo, ampliando la base imponibile e generando nuovi obblighi dichiarativi.

La rivalutazione deve essere effettuata entro il 30 novembre 2025, e il pagamento dell’imposta sostitutiva può essere suddiviso in un massimo di tre rate annuali di pari importo, con la prima da versare entro la stessa scadenza. Per chi opta per il pagamento rateale, si applicano interessi del 3% sulle rate successive alla prima. Tuttavia, è importante sottolineare che la misura si applica esclusivamente alle persone fisiche, come previsto dal riferimento all’art. 67 del TUIR, che regola i redditi diversi. Per chi opta per il pagamento rateale, si applicano interessi del 3% sulle rate successive alla prima.

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