Regime Forfettario e Partecipazione in SRL

Guida Completa a Compatibilità e Limiti
Il regime forfettario è una delle agevolazioni fiscali più vantaggiose per professionisti e piccoli imprenditori italiani. Tuttavia, quando si detiene una partecipazione in una società a responsabilità limitata (SRL), è fondamentale capire quando questa è compatibile con il regime agevolato e quando, invece, comporta la sua esclusione.
Questa guida aggiornata analizza la normativa, la prassi e i principali interpelli dell’Agenzia delle Entrate, fornendo indicazioni pratiche per mantenere la compatibilità con il regime agevolato.
Quadro normativo
La disciplina è contenuta nell’art. 1, commi 54-89, della Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), modificata dalla Legge di Bilancio 2019 (Legge 145/2018).
La causa ostativa è prevista dal comma 57, lettera d), che esclude i soggetti che:
“controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata che esercitano attività economiche riconducibili a quelle da essi svolte”.
La finalità è evitare frazionamenti artificiosi dell’attività tra persona fisica e società, che potrebbero consentire un doppio vantaggio fiscale.
Le due condizioni per l’esclusione
Secondo la Circolare 9/E del 10 aprile 2019, la causa ostativa si verifica solo se coesistono entrambe le seguenti condizioni:
- Controllo diretto o indiretto della SRL;
- Attività economiche riconducibili tra contribuente e società.
Controllo diretto o indiretto
Il controllo è definito dall’art. 2359 del Codice Civile e può essere:
- Di diritto: possesso di oltre il 50% delle quote;
- Di fatto: influenza dominante anche senza maggioranza assoluta;
- Contrattuale: accordi che conferiscono poteri di decisione.
🔶 Attenzione
L’Interpello 108/2019 ha precisato che una partecipazione del 50% è sufficiente a configurare il controllo, poiché impedisce all’altro socio di deliberare autonomamente. Quote inferiori (es. 30% o 40%) non sono ostative, salvo che esista un controllo di fatto.
3.1 Controllo indiretto e familiari
Il controllo può essere esercitato anche indirettamente, tramite:
- società controllate o fiduciarie;
- partecipazioni intestate a familiari (coniuge, parenti fino al 3° grado, affini fino al 2°).
🟢 Esempio pratico
Un contribuente detiene il 20% di una SRL e i suoi genitori il 60%.
L’Agenzia delle Entrate (Interpello 117/2019) considera questa situazione controllo indiretto, quindi ostativa.
Se invece quattro familiari detengono il 25% ciascuno senza vincoli contrattuali, la causa ostativa non si applica.
Attività economiche riconducibili
4.1 Codici ATECO
La riconducibilità si valuta principalmente in base alla sezione ATECO: se l’attività individuale e la SRL rientrano nella stessa sezione, si presume la connessione.
Tuttavia, l’Agenzia invita a considerare anche la natura effettiva dell’attività, indipendentemente dal codice formale.
4.2 Rapporti economici diretti
Secondo la Circolare 9/E/2019, la causa ostativa si verifica quando:
“il contribuente in regime forfettario effettua prestazioni o cessioni alla SRL controllata e questa deduce i relativi costi.”
🟢 Esempio pratico
Un consulente informatico in regime forfettario controlla una SRL e le fattura servizi dedotti dalla società: esclusione dal regime.
Se invece non fattura nulla o i costi non sono dedotti, la causa ostativa non si applica.
Compensi da amministratore
- Compenso professionale: se rientra tra le prestazioni tipiche, è reddito professionale → causa ostativa.
- Compenso assimilato a lavoro dipendente: esclusione dal regime se supera i 30.000 euro lordi annui (art. 1, comma 57, lett. d-bis).
Quando la partecipazione è compatibile
Il regime forfettario resta applicabile nei seguenti casi:
- Partecipazione minoritaria (<50%) senza controllo di fatto;
- Controllo ma attività non riconducibile (es. consulente che controlla una SRL agricola);
- Controllo con stessa attività ma senza fatturazione alla SRL;
- Partecipazione in SpA, SapA, cooperative, società estere o semplici (con redditi fondiari).
🔶 Attenzione
La partecipazione in SNC, SAS, associazioni professionali o imprese familiari è sempre ostativa, indipendentemente dal tipo di attività.
Momento della verifica
La causa ostativa si verifica nell’anno di applicazione del regime, non nell’anno precedente.
L’esclusione ha effetto dall’anno successivo a quello in cui si manifestano i requisiti ostativi.
Strategie per mantenere la compatibilità
- Ridurre la quota sotto il 50%;
- Cessare la carica di amministratore;
- Evitare la fatturazione alla SRL controllata;
- Modificare l’attività della SRL per appartenenza a sezione ATECO diversa.
Conclusioni
La compatibilità tra regime forfettario e partecipazioni in SRL dipende dalla presenza simultanea di due fattori: controllo e riconducibilità.
Solo la loro coesistenza determina l’esclusione.
Con una pianificazione attenta, è possibile strutturare i rapporti societari in modo conforme e mantenere i benefici fiscali del regime agevolato.
Articolo redatto dal Dott. Maurizio Secco – Taxdry Srl, aggiornato a ottobre 2025.
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