Legge di Bilancio 2023 – Principali novità

La legge di bilancio per il 2023 oltre agli interventi per sgravare il contenzioso fra l’Agenzia delle Entrate e i contribuenti e la nuova normativa sulle cryptovalute contiene numerosi interventi legislativi minori ma di rilevante impatto per i soggetti interessati.

Si segnalano in particolare l’innalzamento della soglia del regime forfettario, il nuovo regime della tax flat incrementale per gli altri individuali, la riedizione di diverse opzioni per imposizioni sostitutive e le modifiche relative ai bonus fiscali (superbonus, barriere architettoniche e bonus mobili).

Vediamo nel dettaglio quali sono le misure fiscali principali riservandoci altri due successivi approfondimenti.

1.   Il Superbonus – Aliquota Del 110% Per Le Spese 2023

La legge di Bilancio 2023, interviene nuovamente sulla disciplina del Superbonus, l’incentivo introdotto per gli interventi di ristrutturazione e risparmio energetico su edifici esistenti, dall’art.119 del D.L.n. 34 del 2020 e modificato da ultimo dal decreto c.d. Aiuti-quater.

A partire dal 1° gennaio 2023, l’aliquota del superbonus sarà ridotta dal 110% al 90% per le spese sostenute nel 2023 da condomini, persone fisiche, ONLUSODV e APS iscritte in appositi registri per interventi su parti comuni di edifici o su unità immobiliari singole.

Si ricorda, che gli interventi su singole unità immobiliari effettuate da persone fisiche saranno agevolabili nel 2023 solamente per i titolari di diritti reali per l’abitazione principale e purché sia rispettato il limite reddituale familiare di 35.000 euro calcolato sommando i redditi complessivi familiari e dividendolo per un coefficiente funzione del numero di componenti della famiglia.

Gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche su parti comuni di edifici interamente posseduti fino a 4 unità, ma anche dalle persone fisiche per gli interventi sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio e per gli interventi effettuati da ONLUSODV e APS iscritte negli appositi registri, il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2025, nella misura del:

  • 110% per le spese sostenute entro il 31.12.2022;
  • 90% per le spese sostenute nell’anno 2023;
  • 70% per quelle sostenute nell’anno 2024;
  • 65% per quelle sostenute nell’anno 2025.

Sono quindi salvi gli interventi per i quali è stata presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) entro il 31 dicembre 2022, o agli interventi per i quali è stata presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo entro la stessa data. Inoltre, la riduzione non si applicherà agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali la CILA è stata presentata entro il 25 novembre 2022. Per gli interventi effettuati dai condomini, la riduzione non si applicherà se la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori è stata adottata prima del 19 novembre 2022 e la CILA è stata presentata entro il 31 dicembre 2022, oppure se la delibera è stata adottata tra il 19 e il 24 novembre 2022 e la CILA è stata presentata entro il 25 novembre 2022.

2.   Il Superbonus – Interventi Da Parte Di Onlus, Odv E Aps

Le ONLUSODV e APS iscritte negli appositi registri possono beneficiare del superbonus per gli interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici “trainati”, cioè realizzati in concomitanza con interventi di ristrutturazione edilizia, su aree o strutture non pertinenziali ai immobili su cui sono effettuati gli interventi “trainanti”, purché questi ultimi immobili si trovino all’interno di centri storici soggetti a vincoli. La detrazione è consentita nei limiti previsti dalla legge e l’aliquota del superbonus per questi interventi sarà del 110% fino a una soglia di 200 kW di potenza installata.

3.   Modifiche Al Regime Forfetario

A partire dal 1° gennaio 2023, il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi 54–89, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (che prevede una tassazione agevolata per alcune categorie di lavoratori autonomi) prevederà un aumento del limite di ricavi e compensi per l’accesso e la permanenza in tale regime, che passerà da 65.000 a 85.000 euro.

Inoltre, il regime forfetario prevederà l’uscita automatica e immediata dallo stesso se, in corso d’anno, i ricavi o i compensi percepiti superano la soglia di 100.000 euro.

Il limite di ricavi e compensi viene calcolato sulla base dei ricavi e dei compensi dell’anno precedente, tenendo conto del criterio di calcolo utilizzato (competenza o cassa) nel periodo d’imposta considerato.

Se un professionista ha percepito compensi per un totale di 75.000 euro entro il 31 dicembre 2022, potrà avvalersi del regime forfetario nel 2023 poiché i compensi, sebbene superiori al limite di 65.000 euro, sono inferiori alla nuova soglia del 2023.

Se invece i ricavi o i compensi superano la soglia di 100.000 euro in corso d’anno, il contribuente sarà escluso immediatamente dal regime forfetario e il reddito dell’intero anno viene determinato secondo le modalità ordinarie, applicando l’IRPEF e le relative addizionali.

L’IVA, invece, sarà dovuta a partire dalle operazioni che comportano il superamento del limite.

4.   Introduzione Della “flat Tax” Incrementale

Viene istituita un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali del 15%, da applicare sulla parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo ottenuto nel 2023 che supera il più alto reddito dichiarato tra quelli del triennio precedente. Questa imposta sarà valida solo per il 2023 e sarà inserita nel modello REDDITI PF 2024.

Sarà applicabile alle persone fisiche che svolgono attività d’impresa, arte o professione e che non hanno utilizzato il regime forfetario previsto dalla legge 190/2014.

Non dovrebbe essere applicata ai soci di società di persone e di associazioni professionali.

La base imponibile dell’imposta sostitutiva è calcolata come differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo del 2023 e il reddito d’impresa o di lavoro autonomo più alto dichiarato nel triennio 2020–2022, decurtato di una somma pari al 5% del reddito più alto del triennio. In ogni caso, la base imponibile non può superare 40.000 euro. L’applicazione dell’imposta sostitutiva non influirà sugli acconti d’imposta (IRPEF e addizionali) per il periodo d’imposta 2024. Inoltre, il reddito soggetto a imposta sostitutiva sarà preso in considerazione ai fini del riconoscimento di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi tipo, anche di natura non fiscale.

5.   Aumento Dei Limiti Dei Ricavi Per Le Contabilità Semplificate

A partire dal 2023, le imprese che svolgono attività di prestazioni di servizi potranno utilizzare il regime di contabilità semplificata se i loro ricavi non superano 500.000 euro, aumentati rispetto alla soglia precedente di 400.000 euro. Per le imprese che svolgono altre attività, il limite sarà di 800.000 euro, aumentato rispetto alla soglia precedente di 700.000 euro. Queste modifiche non si applicano agli esercenti arti e professioni, che possono utilizzare il regime di contabilità semplificata indipendentemente dall’importo dei compensi percepiti, a meno che non optino per la contabilità ordinaria.

6. Assegnazione Agevolata Ai Soci E Trasformazioni In Società Semplici

Sono stati riaperti i termini per l’effettuazione delle seguenti operazioni:

  • assegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili (con l’eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali;
  • trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.

I benefici fiscali competono per le operazioni poste in essere entro il 30.9.2023.

Imposte sostitutive

I benefici fiscali si sostanziano:

  • nell’imposizione sostitutiva dell’8% (10,5% per le società che risultano di comodo per almeno due anni nel triennio 2020–2022) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa a seguito della trasformazione;
  • nell’imposizione sostitutiva dell’11% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate.

Per la determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva dell’8% è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale.

Le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive dovute:

  • per il 60% entro il 30.9.2023;
  • per il rimanente 40% entro il 30.11.2023.

Imposte indirette

In tema di imposte indirette, sono previste la riduzione alla metà delle aliquote dell’imposta di registro proporzionale e le imposte ipotecaria e catastale fisse

7. Estromissione Agevolata Degli Immobili Di Proprietà Dell’imprenditore

È stata riaperta la disciplina agevolativa dell’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale, che consente di fare transitare l’immobile dalla sfera imprenditoriale a quella personale con un’imposizione ridotta.

Ambito soggettivo

Possono beneficiare delle agevolazioni gli imprenditori che risultano in attività:

  • sia alla data del 31.10.2022 (data alla quale gli immobili strumentali devono risultare posseduti dall’imprenditore);
  • sia alla data dell’1.1.2023 (data alla quale sono riferiti gli effetti dell’estromissione).

Ambito oggettivo

L’estromissione agevolata riguarda gli immobili strumentali per natura e gli immobili strumentali per destinazione. Gli immobili oggetto dell’agevolazione:

  • devono essere posseduti al 31.10.2022 e a tale data presentare il requisito della strumentalità;
  • devono risultare posseduti anche alla data dell’1.1.2023.

Imposta sostitutiva

Il regime agevolativo in commento prevede:

  • l’assoggettamento della plusvalenza derivante dall’estromissione ad un’imposta sostitutiva pari all’8%;
  • la possibilità di determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale dell’immobile, il suo valore catastale.

Adempimenti

Ai fini delle agevolazioni in esame:

  • l’operazione deve avvenire tra l’1.1.2023 e il 31.5.2023, anche mediante comportamento concludente (es. annotazione nelle scritture contabili);
  • l’imposta sostitutiva deve essere corrisposta per il 60% entro il 30.11.2023 e per il rimanente 40% entro il 30.6.2024.

8. Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni (QUOTATE E NON)

In sintesi, la proroga della rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni e dei terreni per il 2023 consente a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di affrancare in tutto o in parte le plusvalenze realizzate dalla cessione di tali beni, pagando un’imposta sostitutiva del 16%. La rideterminazione deve essere effettuata entro il 15 novembre 2023 utilizzando la perizia di stima redatta da un professionista abilitato per le partecipazioni non quotate e i terreni, e il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022 per le partecipazioni quotate. L’imposta sostitutiva può essere versata in un’unica soluzione entro il 15 novembre 2023 o in tre rate annuali di pari importo scadenti il 15 novembre di ciascun anno, a partire dal 2023.

9.  Affrancamento dei redditi degli OICR

La proroga della disciplina della rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e della rivalutazione dei terreni è una misura che permette ai possessori di tali beni di aumentare il loro valore fiscale, affrontando un’imposta sostitutiva al 16% sulla plusvalenza realizzata. In questo modo, è possibile affrancare parzialmente o totalmente le plusvalenze conseguite in occasione della successiva cessione dei beni. La misura è valida per l’anno 2023 e riguarda sia le partecipazioni non quotate che quelle negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione.

La legge di bilancio 2023 introduce inoltre la possibilità di esercitare l’opzione per l’affrancamento dei redditi da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), assoggettando ad imposta sostitutiva del 14% la differenza tra il valore delle quote o azioni alla data del 31.12.2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione. L’opzione può essere esercitata entro il 30.6.2023 e riguarda tutte le quote o azioni appartenenti ad una medesima categoria omogenea possedute alla data del 31.12.2022 e alla data di esercizio dell’opzione. Tuttavia, l’opzione non è valida per i titoli detenuti in rapporti di gestione di portafogli per i quali sia stata esercitata l’opzione per il c.d. “risparmio gestito”.

10. Affrancamento delle polizze di assicurazione

In merito alle polizze di assicurazione, viene consentito di affrancare i redditi di cui all’art. 44 co. 1 lett. g-quater) del TUIR, costituiti dalla differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31.12.2022 e i premi versati, attraverso la corresponsione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 14%.

Polizze di assicurazione oggetto di affrancamento

La norma si applica alle polizze vita che rientrano nei rami I (durata della vita umana) e V (contratti di capitalizzazione) secondo la classificazione di cui all’art. 2 co. 1 del DLgs. 7.9.2005 n. 209 (codice delle assicurazioni private).

Sono quindi sono esclusi i contratti di assicurazione sulla vita del ramo III (c.d. “unit linked”).

Esercizio dell’opzione e versamento dell’imposta sostitutiva

Il regime in argomento si attiva “su richiesta del contraente” e l’imposta sostitutiva deve essere versata dall’impresa di assicurazione entro il 16.9.2023. La provvista del relativo importo è fornita dal contraente.

L’imposta sostitutiva non è compensabile con il credito d’imposta di cui all’art. 1 co. 2 del DL 209/2002 derivante dal versamento dell’imposta sulle riserve matematiche dei rami vita.

Periodo di tutela e contratti di assicurazione esclusi

Per espressa previsione normativa, i contratti di assicurazione per i quali è esercitata l’opzione in argomento non possono essere riscattati prima dell’1.1.2025.

Inoltre, sono esclusi dall’applicazione del regime in esame i contratti di assicurazione la cui scadenza è prevista entro il 31.12.2024

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11. Affrancamento degli utili delle partecipate a regime agevolato

L’imposta sostitutiva sugli utili e sulle riserve di utili delle partecipate a regime fiscale privilegiato viene introdotta in modo che, di regola, concorrono integralmente alla formazione del reddito del percipiente italiano una volta distribuiti. Tuttavia, gli utili affrancati, una volta distribuiti, non sono più soggetti a tassazione.

L’agevolazione è disponibile sia per i soggetti IRES (Imposta sul reddito delle società) che per i soggetti IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche), a condizione che le partecipazioni siano detenute in regime di impresa. L’imposta sostitutiva deve essere versata in un’unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022.

Le aliquote per l’affrancamento sono del 9% per i soggetti IRES e del 30% per i soggetti IRPEF. Se, tuttavia, il rimpatrio degli utili avviene entro il termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte dovute per il 2023, tali aliquote sono ridotte di tre punti percentuali.

12.  Regime di deducibilità dei costi “BLACK LIST

I limiti di deducibilità delle spese derivanti da operazioni con imprese o professionisti residenti o situati in Stati o territori considerati “non cooperativi” ai fini fiscali vengono reintrodotti. Gli Stati o territori “non cooperativi” sono quelli presenti nella “black list” dell’Unione europea, che attualmente include American Samoa, Anguilla, Bahamas, Fiji, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos Islands, US Virgin Islands e Vanuatu. I costi che non superano il valore normale (che è in linea con gli importi di mercato) sono deducibili senza dover dimostrare l’effettivo interesse economico dell’operazione. I costi che superano il valore normale sono deducibili solo se l’effettivo interesse economico dell’operazione viene dimostrato per l’eccedenza. È reintrodotto l’obbligo di indicare separatamente i costi nella dichiarazione dei redditi. In caso di omessa o incompleta indicazione dei costi, è prevista una sanzione amministrativa pari al 10% dei costi stessi, con un massimo di 50.000 euro.

13. Correzione Di Errori Contabili – Rilevanza Nel Periodo Di Imputazione In Bilancio – Ambito Di Applicazione

Viene stabilito che il riconoscimento fiscale dei componenti di reddito imputati in bilancio (a Conto economico o a Stato patrimoniale, a seconda della rilevanza dell’errore) a seguito del processo di correzione degli errori contabili, senza che sia, invece, necessaria la presentazione della dichiarazione integrativa, opera soltanto per i soggetti che sottopongono il bilancio a revisione legale dei conti.

Analoga disposizione è prevista ai fini IRAP.

Le modifiche si applicano dal periodo d’imposta 2022 (in particolare, sembra corretto fare riferimento agli errori corretti nel 2022 e relativi a componenti di reddito di competenza di precedenti esercizi).

14. Imprese Operanti Nel Commercio Di Prodotti Di Consumo Al Dettaglio – Ammortamento Dei Fabbricati Strumentali

Viene incrementata al 6% l’aliquota di ammortamento dei fabbricati strumentali utilizzati per l’esercizio delle imprese operanti nei settori del commercio di prodotti di consumo al dettaglio.

La medesima misura si applica alle società immobiliari di gestione aderenti al consolidato fiscale, in relazione ai fabbricati locati ad imprese operanti nei settori indicati e aderenti al medesimo regime di tassazione di gruppo.

La disposizione si applica per i periodi d’imposta 2023–2027.

15. Riduzione imposta sostitutiva sui premi di risultato

L’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale sui premi di risultato, prevista dall’art. 1 co. 182 della L. 28.12.2015 n. 208, viene ridotta dal 10% al 5% per i premi e le somme erogati nell’anno 2023.

16. Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande

Le somme destinate ai lavoratori del settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande, che vengono date dai clienti come liberalità (c.d. “mance”), anche tramite mezzi elettronici, e che vengono riversate ai lavoratori, costituiscono reddito di lavoro dipendente e sono soggette ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e delle addizionali regionali e comunali del 5% (a meno che il lavoratore non rinunci per iscritto).

Tali somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali, dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e del trattamento di fine rapporto (TFR). L’imposta sostitutiva si applica alle mance percepite dai lavoratori delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5 della Legge 25.8.91 n. 287, del settore privato, che hanno un reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro.

L’imposta sostitutiva si applica entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro e viene applicata dal sostituto d’imposta. La quota di reddito soggetta a imposta sostitutiva deve essere considerata ai fini del riconoscimento della spettanza o per la determinazione (in favore del lavoratore) di deduzioni, detrazioni e benefici di qualsiasi tipo, anche di natura non tributaria. Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette

17.  Terreni dei coltivatori diretti e IAP — Proroga dell’esenzione IRPEF

Viene prorogata anche per il 2023 l’agevolazione prevista dal co. 44 dell’art. 1 della L. 232/2016 per i coltivatori diretti (CD) e per gli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, in relazione ai redditi fondiari dei terreni da loro posseduti e condotti.

Redditi fondiari per i terreni dei CD e IAP dal 2017 al 2023

Dal 2017 e fino al 2023, la disciplina fiscale dei terreni in argomento è quindi la seguente:

  • i terreni posseduti e condotti da CD o IAP sono esenti da IRPEF sia per il reddito dominicale che per il reddito agrario;
  • i terreni che vengono affittati per coltivarli continuano a generare reddito dominicale in capo al proprietario, mentre l’esenzione dall’IRPEF si applica sul reddito agrario in capo ai CD o IAP.

18. Detrazione Irpef Dell’iva Pagata Per L’acquisto Di Case Ad Alta Efficienza Energetica

Viene reintrodotta la detrazione IRPEF sull’IVA pagata per l’acquisto di unità immobiliari residenziali ad elevata efficienza energetica.

In particolare, spetta la detrazione IRPEF del 50%:

  • dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA;
  • in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31.12.2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B;
  • cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o dalle imprese costruttrici delle stesse.

La detrazione è pari al 50% dell’imposta dovuta sul corrispettivo d’acquisto ed è ripartita in 10 quote annuali.

19. Detrazione Per Le Barriere Architettoniche Al 75% — Proroga

Viene prorogato fino al 31.12.2025 il c.d. “bonus barriere 75%” di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020, che prevede un’agevolazione ad hoc per gli interventi “direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche” che rispettano i requisiti previsti dal DM 14.6.89 n. 236.

Ai sensi dell’art. 119-ter del DL 34/2020, in particolare, per gli interventi volti al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche:

  • l’aliquota della detrazione è elevata al 75%;
  • l’agevolazione spetta per le spese sostenute dall’1.1.2022 al 31.12.2025;
  • la detrazione deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

Deliberazioni dell’assemblea condominiale

Per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai suddetti lavori è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti UN TERZO del valore millesimale dell’edificio.

20. Detrazione C.d. “bonus Mobili” — Limite Di Spesa

Viene aumentato da 5.000,00 a 8.000,00 euro il limite di spesa detraibile del c.d. “bonus mobili” nella misura del 50%, di cui all’art. 16 co. 2 del DL 63/2013, per le spese sostenute nell’anno 2023.

Il limite rimane a 5.000,00 euro per le spese sostenute nel 2024.[divider scroll_text=“SCROLL_TEXT”]

21. Tassazione delle plusvalenze su società immobiliari

È stato modificato il regime fiscale delle plusvalenze realizzate dai soggetti non residenti (persone fisiche e società) a seguito della cessione di partecipazioni in società immobiliari.

In primo luogo, è prevista la tassazione in Italia delle plusvalenze su partecipazioni in società anch’esse non residenti, se il loro valore deriva in parte preponderante da immobili situati in Italia (ad esempio, la plusvalenza che il soggetto residente nello Stato A realizza con la cessione delle partecipazioni in una società residente nello Stato B, ma il cui valore deriva in modo preponderante da immobili situati in Italia).

In secondo luogo, divengono assoggettate a tassazione in Italia (rimuovendo la precedente norma di esenzione, valevole per la maggior parte dei soggetti) anche le plusvalenze su partecipazioni non qualificate (non quotate) in società italiane, se il loro valore deriva in parte preponderante da immobili situati in Italia.

Non sono toccati dalle modifiche la maggior parte degli OICR esteri.

La tassazione italiana delle plusvalenze, infine, può trovare un limite nelle clausole delle Convenzioni contro le doppie imposizioni.

22. Investment management exemption

Viene introdotta nell’ordinamento italiano la c.d. investment management exemption.

L’obiettivo, comune a quello delle norme in vigore in altri ordinamenti, è quello di evitare che i soggetti che gestiscono in Italia investimenti per conto di fondi e di altri investitori non residenti (asset manager) possano assumere lo status di stabile organizzazione italiana di tali “veicoli”.

23.  Imposta sostitutiva sulle pensioni AVS e LPP svizzere e del Principato di Monaco

Viene prevista l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 5% sulle somme ovunque corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti svizzera (AVS) e della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera (LPP), e quindi anche senza che intermediari residenti intervengano sul loro pagamento.

Viene quindi uniformato il regime fiscale delle rendite AVS e LPP ovunque percepite con quelle che applicano la ritenuta a titolo d’imposta del 5% da parte degli intermediari residenti che intervengono nel pagamento delle somme.

Decorrenza

L’imposta sostitutiva del 5% si applica a decorrere dal 30.9.2015, ossia dalla data di entrata in vigore della norma che aveva prorogato il regime della voluntary disclosure (c.d. “collaborazione volontaria”).

Tuttavia, non si darà luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già versato a titolo definitivo.

Estensione del regime alle pensioni provenienti dal Principato di Monaco

A decorrere dall’1.1.2023, si prevede l’applicazione della medesima imposta sostitutiva del 5% per le somme percepite da soggetti residenti ovunque corrisposte da parte dell’assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del Principato di Monaco, comprese le prestazioni di prepensionamento erogate da enti o istituti del Principato di Monaco, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte nel Principato di Monaco.

24.  Aumento dell’imposta sostitutiva sulle riserve matematiche dei rami vita

Sale dallo 0,45% allo 0,5% l’aliquota dell’imposta sostitutiva dovuta dalle imprese di assicurazione sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell’esercizio, con esclusione di quelle relative:

  • ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente da qualsiasi causa derivante ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana;
  • ai fondi pensione;
  • ai contratti di assicurazione sulla vita con i quali sono attuate forme di previdenza complementare individuale, di cui all’art. 9-ter del DLgs. 124/93.

Decorrenza dell’incremento

L’aumento dell’imposta sostitutiva decorre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2022 (vale a dire, dal 2023 per i soggetti aventi l’esercizio sociale coincidente con l’anno solare).

25. Ripresa dei versamenti fiscali sospesi per il settore dello sport

Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche possono effettuare i versamenti delle ritenute alla fonte, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale, e dell’IVA (di cui all’art. 1 co. 923 lett. a) e c) della L. 234/2021), sospesi fino al 30.11.2022:

  • in un’unica soluzione entro il 29.12.2022;
  • ovvero in 60 rate di pari importo, con scadenza delle prime 3 rate entro il 29.12.2022 e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023.

In caso di pagamento rateale è dovuta una maggiorazione nella misura del 3% sulle somme complessivamente dovute, da versare, per intero, contestualmente alla prima rata.

Il beneficio della rateazione decade in caso di mancato pagamento delle somme dovute, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

L’Agenzia delle Entrate, con la ris. 27.12.2022 n. 80, ha provveduto a fornire le indicazioni per la compilazione del modello F24.

26. Dilazione degli avvisi bonari

Gli avvisi bonari emessi a seguito di liquidazione automatica o controllo formale della dichiarazione possono essere definiti se le somme vengono pagate entro i 30 giorni dalla comunicazione dell’avviso stesso.

Gli importi possono essere dilazionati in un numero massimo di 8 rate trimestrali se non superano i 5.000,00 euro, oppure di 20 rate trimestrali in caso contrario.

Dall’1.1.2023 la dilazione potrà avvenire sempre in 20 rate trimestrali.

27.  Termini di notifica delle cartelle di pagamento – Proroga

In caso di liquidazione automatica della dichiarazione la cartella di pagamento va notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Relativamente all’anno 2019 (modelli REDDITIIVA e IRAP 2020) il termine decade quindi il 31.12.2023.

Al riguardo viene disposto lo slittamento di un anno, dunque al 31.12.2024.

28. Termini di notifica degli atti di contestazione delle sanzioni – Proroga

L’atto di contestazione della sanzione va notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di commissione della violazione.

In merito alle violazioni commesse sino al 31.10.2022, oggetto di un PVC, i termini dell’art. 20 del DLgs. 472/97 sono prorogati di 2 anni.

29. Ampliamento della compensazione dei debiti degli avvocati con crediti verso lo Stato per gratuito patrocinio

Vengono ampliate le fattispecie per le quali è prevista la possibilità di compensare i crediti vantati per spese, diritti ed onorari dovuti dallo Stato ai sensi degli artt. 82 e ss. del DPR 115/2002 (gratuito patrocinio), estendendola ai contributi dovuti dagli avvocati alla Cassa Forense a titolo di oneri previdenziali.

L’ampliamento della disciplina è reso attuale in virtù della Convenzione sottoscritta tra la Cassa Forense e l’Agenzia delle Entrate il 26.11.2020, ai sensi della quale è stato regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli iscritti alla citata Cassa.

30. Modifica alla disciplina del contributo straordinario contro il caro bollette

Viene introdotto un contributo di solidarietà straordinario contro il caro bollette per il 2023 e modificato l’ambito soggettivo di applicazione del contributo straordinario relativo al 2022.

Contributo straordinario per il 2023

Il contributo straordinario per il 2023 è dovuto dai soggetti i cui ricavi del periodo d’imposta antecedente all’1.1.2023 derivino per almeno il 75% da attività di produzione, rivendita o importazione di energia elettrica, gas metano, gas naturale e prodotti petroliferi.

Il contributo è:

  • calcolato applicando un’aliquota pari al 50% del reddito IRES complessivo relativo al periodo d’imposta antecedente a quello in corso all’1.1.2023, che eccede per almeno il 10% la media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi d’imposta antecedenti a quello in corso all’1.1.2022;
  • versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso all’1.1.2023.

Contributo straordinario per il 2022

Viene modificata la disciplina di cui all’art. 37 del DL 21/2022, stabilendo che il contributo è dovuto a condizione che almeno il 75% del volume d’affari del 2021 derivi dalle attività di produzione, importazione, estrazione e vendita di energia elettrica, gas e prodotti petroliferi.

Con riferimento alla base imponibile, è disposto che non concorrono alla determinazione della stessa:

  • le cessioni e gli acquisti di azioni, di obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali che intercorrono tra i soggetti;
  • le operazioni attive non soggette a IVA per carenza del presupposto territoriale.

Qualora, per effetto delle modifiche apportate, l’importo versato non sia corretto, è possibile versarlo entro il 31.3.2023 o recuperarlo in compensazione da tale data.[divider scroll_text=“SCROLL_TEXT”]

31. Crediti d’imposta per acquisto di energia elettrica e gas naturale — Proroga per il primo trimestre 2023

I crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale vengono riconosciuti anche per il primo trimestre 2023, con un incremento delle misure.

Crediti d’imposta per il primo trimestre 2023

Ferme restando le specifiche condizioni previste, i crediti d’imposta sono riconosciuti in misura pari al:

  • 45% alle imprese energivore, alle imprese gasivore e alle imprese non gasivore;
  • 35% alle imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW.

Modalità di utilizzo

I crediti d’imposta:

  • sono utilizzabili in compensazione nel modello F24 entro il 31.12.2023;
  • sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “vigilati”. I crediti dovranno essere comunque utilizzati dal cessionario entro il 31.12.2023.

32. Credito d’imposta per il carburante delle imprese agricole e della pesca primo trimestre 2023

Alle imprese agricole e della pesca, nonché alle imprese esercenti attività agromeccanica (codice ATECO 1.61), viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell’anno 2023.

33. Utilizzo del credito d’imposta per il carburante delle imprese agricole e della pesca terzo trimestre 2022

Il credito d’imposta per l’acquisto di carburante per le imprese agricole e della pesca relativo al terzo trimestre 2022:

  • è utilizzabile in compensazione nel modello F24 entro il 31.3.2023;
  • è cedibile, solo per intero, dalle medesime imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “vigilati”. I crediti dovranno essere comunque utilizzati dal cessionario entro il 31.3.2023.

34. Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali      

Viene prorogato dal 30.6.2023 al 30.9.2023 il termine “lungo” per l’effettuazione degli investimenti in beni materiali 4.0 prenotati entro il 31.12.2022.

35. Crediti D’imposta Per Il Mezzogiorno

 Vengono prorogati al 2023:

  • il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nel Mezzogiorno;
  • il credito d’imposta per investimenti nelle ZES;
  • il credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo “maggiorato” per il Mezzogiorno;
  • il credito d’imposta per installare impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

36. Credito d’imposta per la quotazione delle PMI    

Viene prorogato al 2023 il credito d’imposta sui costi di consulenza relativi alla quotazione delle PMI, incrementando l’importo massimo da 200.000,00 a 500.000,00 euro.

37. Rinvio del termine per la domanda di riversamento del credito ricerca e sviluppo

Vene ulteriormente prorogato dal 31.10.2023 al 30.11.2023 il termine per la presentazione della domanda di riversamento del credito d’imposta per ricerca e sviluppo indebitamente compensato, introdotta dall’art. 5 co. 7 — 12 del DL 146/2021.

Per accedere alla regolarizzazione il contribuente deve presentare una richiesta predisposta utilizzando l’apposito modello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 1.6.2022 n. 188987 e procedere al riversamento del credito, che non può avvenire mediante la compensazione di crediti ex art. 17 del DLgs. 241/97.

L’ulteriore proroga al 30.11.2023 del termine di presentazione della domanda non ha conseguenze sui termini per effettuare i pagamenti precedentemente stabiliti. Il riversamento del credito dovrà quindi essere effettuato:

  • in un’unica soluzione, entro il 16.12.2023;
  • oppure, se è ammesso il versamento rateale, in 3 rate annuali di pari importo, scadenti rispettivamente il 16.12.2023, il 16.12.2024 e il 16.12.2025, maggiorate degli interessi legali a decorrere dal 17.12.2023.

38.  Certificazione sulla qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo      

Viene modificato l’art. 23 co. 2 del DL 73/2022 stabilendo che le certificazioni sulla qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica, di transizione ecologica, di design e innovazione estetica possono essere richieste a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei relativi crediti d’imposta “non siano state già constatate con il processo verbale di constatazione”.

A seguito di tale modifica, sono ampliate le condizioni di accesso alla certificazione, in quanto prima la certificazione era esclusa anche nel caso in cui fossero solo “iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza”.

39.  Credito d’imposta per il restauro di impianti sportivi pubblici

Viene prorogato al 2023 il c.d. “Sport bonus”, soltanto per i titolari di reddito d’impresa.

40.  Credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive       

Viene esteso al primo trimestre 2023 il credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive, con un limite massimo di 10.000,00 euro.[divider scroll_text=“SCROLL_TEXT”]

41.  Credito D’imposta Per L’acquisto Di Materiali Riciclati        

Viene previsto anche per il 2023 e 2024 il riconoscimento alle imprese di un credito d’imposta del 36% per l’acquisto di materiali riciclati, nel limite massimo annuale di 20.000,00 euro.

42.  Aiuti di Stato — Recupero di alcuni aiuti del settore turismo    

Vengono definite le modalità di recupero di alcuni aiuti di Stato del settore turismo eccedenti i massimali della Sezione 3.1 del Quadro temporaneo aiuti di Stato COVID, senza applicazione di sanzioni.

43. Aliquota IVA per le somministrazioni di gas e servizi di teleriscaldamento del primo trimestre 2023

È prorogata, in via transitoria, l’aliquota IVA del 5% per le somministrazioni di gas metano usato per combustione ad usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023.

L’aliquota del 5% è prorogata anche per le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto “servizio energia”, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dall’1.1.2023 al 31.3.2023.

Qualora le somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023.

Inoltre, in deroga alla disciplina ordinaria, l’aliquota del 5% è prevista anche per le forniture di servizi di teleriscaldamento, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023.

44.  Aliquota IVA per i pellet     

Per l’anno 2023, l’aliquota IVA riferita alle cessioni di pellet è stabilita nel 10%, in deroga all’aliquota del 22% prevista per tali prodotti in via ordinaria.

45.  Aliquota IVA per i prodotti per l’infanzia

È introdotta l’aliquota IVA del 5% per:

  • il latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;
  • le preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC 1901.10.00);
  • i pannolini per bambini;
  • i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.

46.  Aliquota IVA per i prodotti dell’igiene femminile

Per i prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell’igiene femminile, diversi da quelli compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 e da quelli lavabili, l’aliquota IVA è ridotta dal 10% al 5%.

47. Obblighi comunicativi per le vendite tramite interfacce elettroniche      

Viene introdotto uno specifico obbligo comunicativo in capo ai soggetti passivi IVA che facilitano, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite di determinati beni mobili, esistenti nel territorio dello Stato, nei confronti di cessionari che non sono soggetti passivi ai fini IVA.

48.  Contrasto all’apertura di partite IVA “fittizie”

Sono rafforzati i controlli conseguenti all’attribuzione del numero di partita IVA, a esito delle quali l’Agenzia delle Entrate può invitare il contribuente a comparire di persona, al fine di dimostrare l’effettivo esercizio dell’attività d’impresa, arte o professione e l’assenza dei profili di rischio individuati dall’Agenzia delle Entrate.

Nel caso di mancata comparizione di persona del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti esibiti, l’Ufficio emana un provvedimento di cessazione della partita IVA e irroga una sanzione pari a 3.000,00 euro.

Per la riapertura della partita IVA è necessario il previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria che abbia la durata di tre anni dalla data del rilascio e sia di importo non inferiore a 50.000,00 euro (salvo siano state commesse violazioni fiscali di ammontare più elevato).

49.  Operazioni inesistenti in reverse charge — Sanzioni

Le operazioni inesistenti, ove la fattispecie sia soggetta a inversione contabile, vengono assoggettate alle ordinarie sanzioni, come se si trattasse di operazioni imponibili.

Potranno essere irrogate le sanzioni da indebita detrazione (pari al 90% dell’IVA) e da dichiarazione infedele (dal 90% al 180% dell’IVA).

Se il cessionario non è stato partecipe della frode, potranno esserci sanzioni comprese tra il 5% e il 10% dell’imponibile, con un minimo di 1.000,00 euro.

50. IMU — Prospetto delle aliquote    

Viene modificata la disciplina del prospetto delle aliquote IMU prevedendo che:

  • le fattispecie IMU per le quali i Comuni possono diversificare le aliquote disposte ex lege, individuate con apposito DM, possono essere modificate o integrate da un successivo DM;
  • a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote IMU, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità ed i termini prescritti ex lege, si applicano le aliquote “di base” previste dai co. 748 — 755 dell’art. 1 della L. 160/2019 (in luogo delle aliquote vigenti nell’anno precedente).[divider scroll_text=“SCROLL_TEXT”]

51. IMU — Esenzione Per Gli Immobili Occupati

Sono esenti dall’IMU gli immobili non utilizzabili né disponibili per i quali:

  • è stata presentata denuncia all’Autorità giudiziaria per i reati di violazione di domicilio (art. 614 co. 2 c.p.) o invasione di terreni o edifici (art. 633 c.p.);
  • o per la cui occupazione abusiva è stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

Il soggetto passivo deve comunicare al Comune interessato, con modalità telematiche da stabilire con apposito DM, il possesso e la perdita dei requisiti che danno diritto all’esenzione.

52. IMU — Adeguamento della disciplina con l’ILIA del Friuli Venezia Giulia

In ragione dell’istituzione dell’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) ai sensi della L. Reg. Friuli Venezia Giulia 14.11.2022 n. 17, viene precisato che:

  • dall’1.1.2023, per gli immobili siti nei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia, si applica l’ILIA in luogo dell’IMU;
  • dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2022, lILIA relativa agli immobili strumentali è deducibile dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo.

53. IMU — Esenzione per gli immobili distrutti o inagibili per il sisma di Emilia Romagna, Lombardia e Veneto del 2012

Per i fabbricati dichiarati distrutti o inagibili a causa del sisma del 20 e 29.5.2012 che ha colpito le Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, viene prorogata l’esenzione dall’IMU fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dei fabbricati interessati, e comunque non oltre il 31.12.2023.

L’esenzione riguarda i fabbricati che siano al contempo:

  • distrutti oppure oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30.11.2012, in quanto inagibili totalmente o parzialmente;
  • siti nei Comuni colpiti dal sisma, individuati dal DM 1.6.2012 e dagli artt. 67-septies del DL 83/2012 e 2-bis 43 del DL 148/2017, come eventualmente rideterminati dai presidenti delle Regioni interessate.

54.  Estensione Legge Sabatini  

Viene rifinanziata l’agevolazione e viene prevista l’estensione di 6 mesi (quindi da 12 a 18 mesi) del termine per l’ultimazione degli investimenti relativi a contratti stipulati dall’1.1.2022 al 30.6.2023.

55. Agevolazioni per la piccola proprietà contadina e terreni montani

Vengono apportate modifiche a due agevolazioni per gli acquisti di terreni.

Agevolazioni per la piccola proprietà contadina

L’agevolazione per la piccola proprietà contadina viene estesa anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze:

  • a favore di persone fisiche di età inferiore a 40 anni;
  • che dichiarino nell’atto di trasferimento di voler conseguire entro 24 mesi l’iscrizione nell’apposita gestione previdenziale ed assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli IAP.

Agevolazioni per i terreni montani

Viene prevista l’applicazione delle imposte di registro e ipotecaria in misura fissa (200,00 euro l’una) e dell’esenzione dall’imposta catastale e di bollo per:

  • i trasferimenti della proprietà a qualsiasi titolo;
  • di fondi rustici nei territori montani;
  • a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, oppure che si impegnano a coltivare o condurre direttamente il fondo per un periodo di 5 anni, fornendone apposita dichiarazione in atto.

Le medesime agevolazioni si applicano a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.  

56. Proroga delle misure per l’acquisto della casa di abitazione per gli under 36

Sono prorogate alcune misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con meno di 36 anni di età.

Proroga delle misure emergenziali di sospensione dei mutui prima casa (c.d. “Fondo Gasparrini”)

È prorogato al 31.12.2023 l’accesso al Fondo di solidarietà per i mutui prima casa per:

  • lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali e piccoli imprenditori, alle condizioni previste dall’art. 54 co. 1 lett. a) del DL 18/2020;
  • cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui ipotecari a queste erogate, alle condizioni previste dall’art. 54 co. 1 lett. a-bis) del DL 18/2020.

Fino al 31.12.2023 è consentito l’accesso al Fondo anche per mutui:

  • di importo non superiore a 400.000,00 euro;
  • a favore di contraenti che già fruiscano del Fondo di garanzia per la prima casa;
  • già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno 3 mesi, il regolare ammortamento delle rate.

Accesso al Fondo di garanzia per la prima casa

È prorogato al 31.3.2023 il termine per presentare le domande per l’accesso al Fondo di garanzia per la prima casa da parte di categorie prioritarie (giovani coppie, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi IACP e giovani di età inferiore ai 36 anni), con ISEE non superiore a 40.000,00 euro annui, per i finanziamenti con limite di finanziabilità superiore all’80% (art. 64 co. 3 del DL 73/2021).

Per tali soggetti, la misura massima della garanzia è elevata all’80% della quota capitale.

È prorogata la disposizione che consente l’operatività della garanzia all’80% anche quando il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) per le domande presentate dall’1.12.2022 al 31.3.2023 che rispettino i requisiti di priorità e le altre condizioni di cui al primo periodo dell’art. 64 co. 1 del DL 73/2021.

Agevolazioni per l’acquisto della prima casa da parte di under 36

L’agevolazione “Prima casa under 36” è estesa agli atti stipulati fino al 31.12.2023.

L’agevolazione opera per l’acquisto della “prima casa” di abitazione da parte di soggetti con meno di 36 anni, con ISEE non superiore a 40.000,00 euro e consiste:

  • nell’esenzione dalle imposte d’atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale) e, per gli atti imponibili ad IVA, in un credito d’imposta pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto medesimo;
  • nell’esenzione dall’imposta sostitutiva sui mutui erogati per l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione degli immobili agevolati.

Per applicare il beneficio devono sussistere anche le condizioni previste per l’acquisto della “prima casa” dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86.

 

57.  Rinegoziazione dei contratti di mutuo ipotecario

 Fino al 31.12.2023 è possibile rinegoziare i mutui ipotecari a tasso variabile al fine di ottenere l’applicazione di un tasso fisso, secondo la disciplina di cui all’art. 8 co. 6 lett. a) del DL 13.5.2011 n. 70.

Requisiti

La possibilità di rinegoziare il mutuo opera fino al 31.12.2023 per i mutuatari che:

  • presentino un ISEE non superiore a 35.000,00 euro;
  • non abbiano avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo, salvo diverso accordo tra le parti.

La misura si applica ai contratti di mutuo:

  • di tipo ipotecario;
  • aventi tasso e rata variabile per tutta la durata del contratto;
  • stipulati (od oggetto di accollo) prima dell’1.1.2023;
  • di importo originario non superiore a 200.000,00 euro;
  • finalizzati all’acquisto o alla ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione.

Effetti della rinegoziazione

Per effetto della misura, il mutuatario ha diritto ad ottenere, da parte dell’ente finanziatore, l’applicazione di un tasso annuo nominale fisso (per un periodo pari alla durata residua del finanziamento o, con l’accordo del cliente, per un periodo inferiore) con limiti quantitativi prefissati.

Le garanzie ipotecarie prestate a fronte del mutuo oggetto di rinegoziazione continuano ad assistere il rimborso; inoltre, la disciplina in oggetto si applica anche al finanziamento erogato dalla banca al mutuatario in qualità di debitore ceduto nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti ed emissione di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della L. 130/99, a specifiche condizioni.

58.  Proroghe agevolazioni per sisma Italia centrale del 2016 e 2017

Vengono prorogate alcune agevolazioni riferite agli eventi sismici del 2016 e 2017 che hanno interessato i Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria di cui agli Allegati 1, 2 e 2-bis del DL 189/2016.

Proroga agevolazioni per ZFU

Le agevolazioni ex art. 46 del DL 50/2017 per la Zona Franca Urbana (ZFU) istituita nei Comuni colpiti dal sisma sono prorogate al sesto periodo d’imposta successivo a quello in corso al 24.6.2017 (quindi, per i soggetti “solari”, compresi i professionisti, fino al 2023).

In particolare, spettano a favore delle imprese e dei professionisti beneficiari delle agevolazioni:

  • l’esenzione da IRPEF/IRES del reddito derivante dallo svolgimento dell’attività economica nella ZFU (nel limite di 100.000,00 euro per ciascun periodo d’imposta);
  • l’esenzione dall’IRAP del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell’attività economica nella ZFU (nel limite di 300.000,00 euro per ciascun periodo d’imposta);
  • l’esenzione dall’IMU per gli immobili siti nella ZFU, posseduti e utilizzati per l’esercizio dell’attività economica;
  • l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

Proroga esenzione dal reddito dei fabbricati e dall’IMU

Non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’IRPEF e dell’IRES i redditi dei fabbricati ubicati nei Comuni colpiti dal sisma, fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità, e comunque fino all’anno d’imposta 2022, purché tali immobili siano:

  • distrutti;
  • oppure oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31.12.2018, in quanto inagibili totalmente o parzialmente.

In presenza dei medesimi requisiti, tali fabbricati sono inoltre esenti dall’IMU, fino alla definitiva ricostruzione o agibilità, e comunque non oltre il 31.12.2023.

Proroga esenzione da imposta di bollo e registro

Viene prorogato al 31.12.2023 il termine finale di applicazione dell’esenzione dall’imposta di bollo e di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla Pubblica Amministrazione da parte di persone fisiche residenti o domiciliate e persone giuridiche aventi sede legale od operativa nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017.

Proroga esenzione dal canone unico

È prorogata fino al 2023 l’esenzione per il canone unico relativo all’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’installazione di mezzi pubblicitari, a favore delle attività con sede legale od operativa nei Comuni interessati dal sisma.

59. Bonus psicologo

Viene reso strutturale il c.d. “bonus psicologo” di cui all’art. 1-quater co. 3 del DL 30.12.2021 n. 228, prevedendo che lo stesso sia:

  • stabilito nell’importo massimo di 1.500,00 euro per persona;
  • nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l’anno 2023 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024.

60. Rinvio di “plastic tax” e “sugar tax”

È stato disposto l’ulteriore differimento all’1.1.2024 dell’efficacia delle disposizioni relative:

  • all’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. “plastic tax”);
  • all’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. “sugar tax”).

61.  Innalzamento del limite al trasferimento di denaro contante  

A partire dall’1.1.2023, il limite per il trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi non è più di 1.999,99 euro (soglia di 2.000 euro), ma di 4.999,99 euro (soglia di 5.000 euro).

62.  Obbligo di accettare pagamenti tramite carte      

Resta fermo l’obbligo, per tutti i soggetti che effettuino l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di accettare pagamenti tramite carte di pagamento (di debito, di credito e prepagate) a prescindere dall’importo della transazione.

È stato, peraltro, previsto un meccanismo teso a rendere i costi proporzionali alle transazioni elettroniche (tramite POS o Point Of Sale, ovvero lo strumento che consente l’utilizzo delle carte di pagamento), soprattutto se di importo inferiore a 30,00 euro.

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