Novità in tema di Cryptovalute
La legge di bilancio 2023 introduce una normativa specifica per disciplinare il trattamento fiscale delle criptovalute che in precedenza non erano normato da una legge specifica ma era affidato a delle interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate che assimilavano le cryptovalute a valute estere.
Novità per le cryptovalute: la nuova normativa cambia completamente il quadro giuridico e introduce una sorta di anomala regolarizzazione delle violazioni pregresse con particolare riferimento al monitoraggio fiscale.
1. Regime fiscale delle cripto-attività
Il regime fiscale delle cripto-attività è stato formulato ex novo dalla legge di bilancio 2023.
A tali fini, per cripto-attività si intende “una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti o memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga”.
Soggetti non imprenditori
Il regime impositivo delle cripto-attività per i soggetti non imprenditori si rinviene nel nuovo art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR che fa rientrare tra i redditi diversi di natura finanziaria “le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate”.
Il nuovo art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR prevede, inoltre:
- che tali redditi non sono assoggettati a tassazione se inferiori, complessivamente, a 2.000,00 euro nel periodo d’imposta;
- che in ogni caso non costituisce fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi le medesime caratteristiche e funzioni.
Secondo il nuovo co. 9-bis dell’art. 68 del TUIR:
- le plusvalenze di cui all’art. 67 co. 1 lett. c-sexies) sono determinate in base alla differenza tra il corrispettivo percepito, o il valore normale delle attività permutate, e il costo o valore di acquisto delle stesse;
- i redditi derivanti dalla detenzione delle cripto-attività sono determinati in base a quanto percepito, senza alcuna deduzione.
Inoltre, il costo o valore di acquisto, da documentarsi a cura del contribuente, si basa su “elementi certi e precisi”. In loro assenza, il costo è pari a zero.
Le plusvalenze e gli altri redditi di cui all’art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR sono assoggettati all’imposta sostitutiva del 26% di cui all’art. 5 co. 2 del DLgs. 461/97.
Opzione per il risparmio amministrato e per il risparmio gestito
Per i redditi in esame sono espressamente ammesse le opzioni per i regimi del risparmio amministrato e del risparmio gestito.
Soggetti imprenditori
La legge di bilancio 2023 ha inserito nell’art. 110 del TUIR il nuovo co. 3-bis, ai sensi del quale, in deroga ai criteri di valutazione previsti in via generale dallo steso art. 110, non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla chiusura del periodo d’imposta, a prescindere dall’imputazione a Conto economico.
Il criterio di irrilevanza fiscale delle valutazioni delle cripto-attività si estende anche all’IRAP.
2. Monitoraggio fiscale delle cripto-attività
Per quanto riguarda il quadro RW, attraverso una modifica all’art. 4 co. 1 del DL 167/90, sono state incluse in modo espresso tra le attività oggetto di segnalazione le cripto-attività.
3. Rideterminazione del valore delle cripto-attività
Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze su cripto-attività di cui alla lett. c-sexies) del co. 1 dell’art. 67 del TUIR possedute alla data dell’1.1.2023, può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 14%.
Ambito oggettivo
Il regime opzionale può riguardare “ciascuna cripto-attività” posseduta e la base imponibile dell’imposta sostitutiva per la rideterminazione del valore delle cripto-attività è rappresentata dal valore normale delle stesse, determinato con i criteri di cui all’art. 9 del TUIR, alla data dell’1.1.2023.
Versamento dell’imposta sostitutiva
L’imposta sostitutiva del 14% deve essere versata, alternativamente:
- in un’unica soluzione, entro il 30.6.2023;
- in modo rateale (ossia, in un massimo di tre rate annuali di pari importo, con interessi del 3% annuo sulle rate successive alla prima).
L’imposta è versata con le modalità di cui al capo III del DLgs. 241/97, per cui ad esempio è consentita la compensazione con importi a credito nel modello F24.
4. Imposta di bollo e IVAFE
A partire dall’1.1.2023 anche le cripto-attività saranno soggette all’imposta di bollo e all’IVAFE nella misura proporzionale del 2 per mille.
L’IVAFE è dovuta nel caso in cui le cripto-attività sono detenute presso un intermediario non residente, o se sono archiviate su chiavette, PC o smartphone.
Soggetti passivi IVAFE
Gli obblighi di assolvimento dell’IVAFE vengono estesi alla generalità dei soggetti residenti, ove le cripto-attività non siano assoggettate all’imposta di bollo. Sembra, quindi, che anche i soggetti imprenditori dovranno assolvere l’IVAFE sulle cripto-attività.
Resta comunque fermo che per i soggetti diversi dalle persone fisiche l’imposta è dovuta nella misura massima di 14.000,00 euro.
5. Regolarizzazione delle cripto-attività
Viene disciplinata una apposita procedura di regolarizzazione delle violazioni pregresse, sia in ambito reddituale che di monitoraggio fiscale.
Ambito soggettivo
Possono accedere alla regolarizzazione i soggetti menzionati dall’art. 4 co. 1 del DL 167/90 tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale, e quindi le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate residenti in Italia.
Presupposto per la regolarizzazione è l’omessa indicazione nel quadro RW delle cripto-attività detenute entro il 31.12.2021, nonché l’omessa indicazione dei redditi da esse ritratti.
Costo della regolarizzazione
Ai fini della regolarizzazione in esame, se il contribuente non ha realizzato redditi nel periodo d’imposta, ma aveva cripto-valute da dichiarare nel quadro RW, occorre versare una sanzione ridotta dello 0,5% del valore delle attività non dichiarate per ciascun periodo d’imposta interessato.
Se, invece, il soggetto in questione ha realizzato redditi nel periodo di riferimento, la regolarizzazione avviene con il pagamento:
- di una “imposta sostitutiva” pari al 3,5% del valore delle attività detenute al termine di ciascun anno, o al momento del realizzo;
- unitamente ad una maggiorazione dello 0,5% del medesimo valore, a titolo di sanzioni e interessi, che “copre” le violazioni sul monitoraggio fiscale.
Istanza di emersione
La regolarizzazione avviene con la presentazione, a cura dei contribuenti interessati, di una istanza di emersione, il cui modello sarà approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Cripto-attività acquisite con proventi illeciti
Non è possibile regolarizzare cripto-attività frutto di attività illecite o acquistate attraverso proventi derivanti da attività illecite.