Periodo di imposta
In generale coincide con l’anno solare (è possibile un periodo d’imposta diverso dall’anno solare).
Sede della società
Le società con attività produttive/sede oppure ufficio amministrativo in Italia sono soggette a tassazione in Italia.
IRES (Imposta sul Reddito delle Società)
Aliquota: 24% sull’utile fiscale.
La tassazione è definitiva. Ai soci non viene imputato alcun credito d’imposta.
IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive)
Aliquota: 3,9% sul reddito operativo al lordo dei costi del personale (le regioni possono prevedere una maggiorazione).
Tassazione di redditi da partecipazioni in società di capitali
- Società residenti: concorre alla formazione della base imponibile il 5% dell’utile distribuito; in determinati casi è possibile optare per la tassazione di trasparenza;
- Società non-residenti: ritenuta alla fonte del 26% o un’aliquota ridotta, se prevista dalla relativa convenzione bilaterale per evitare la doppia imposizione; esenzione dalla ritenuta alla fonte in caso di applicazione della direttiva UE madre-figlia.
Tassazione di plusvalenze da cessioni di partecipazioni in società di capitali (Capital Gains)
- Società residenti: concorre alla formazione della base imponibile il 5% della plusvalenza se concorrono certi requisiti (“participation exemption“), altrimenti tassazione in via ordinaria;
- Società non-residenti: in generale nessuna tassazione della plusvalenza in Italia in applicazione della relativa convenzione bilaterale per evitare la doppia imposizione.
Perdite di società di capitali residenti
- Riporto delle perdite: riporto illimitato delle perdite dei primi 3 periodi d’imposta; scomputo limitato all’80% dell’utile di periodo per le perdite dei periodi d’imposta successivi ai primi tre;
- Nel caso di consolidato fiscale: è prevista la possibilità di sommare le base imponibili delle singole società dello stesso gruppo; di conseguenza possono essere compensate le perdite di una società del gruppo con utili di un’altra società del gruppo.
Ammortamenti
Ammortamento in quote costanti sulla base del costo di acquisto oppure costo di produzione interna.
- Fabbricati: 3%;
- Terreni: non vengono ammortizzati;
- Impianti e macchinari: 6–17,5%;
- Attrezzature industriali e commerciali: 12–40%;
- Avviamento e marchi: 5,55%;
- Software: 50%;
- Autovetture: 25%;
- Autocarri: 20%.
Deducibilità di interessi passivi
Gli interessi passivi sono deducibili nel limite del 30% del ROL (=reddito operativo lordo della gestione caratteristica al lordo di ammortamenti e canoni di leasing); escluse dall’applicazione sono banche, imprese di assicurazione, società finanziarie e società immobiliari di gestione.
IVA (Imposta sul Valore Aggiunto)
Aliquota ordinaria: 22%; aliquote ridotte: 4%, 5% e 10%.
Unità abitative – Cessione di immobili
In generale, vale l’esenzione da IVA e l’applicazione dell’imposta di registro proporzionale (9%) nonché l’imposta ipotecaria pari a Euro 50 e l’imposta catastale pari ad Euro 50.
In caso di applicazione dell’IVA da parte delle imprese costruttrici (cessioni entro cinque anni o per opzione) si applica il reverse charge e l’imposta di registro pari ad Euro 200 nonché l’imposta ipotecaria pari a Euro 50 e l’imposta catastale pari ad Euro 50.
Unità strumentali – Cessione di immobili
In generale, vale l’esenzione da IVA e l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa salvo trasferimenti fra privati.
In caso di applicazione dell’IVA da parte delle imprese costruttrici (cessioni entro cinque anni o per opzione) si applica il reverse charge e l’imposta di registro pari ad Euro 200.
Si applica poi l’imposta ipotecaria pari al 3% e l’imposta catastale pari all’1% salvo trasferimenti fra privati.
IMU (Imposta Municipale Unica)
I fabbricati, in parte anche gli impianti fissati al suolo (p.e. impianti eolici e fotovoltaici), e le aree edificabili sono soggetti all’imposta municipale unica che varia a seconda del comune dallo 0,86% al 1,06%. La base imponibile è costituita dal valore dell’immobile, determinato sulla base della rendita catastale attribuita.