Un investitore che desidera avviare un’attività deve tenere conto dei seguenti fattori:
- il capitale che si intende investire;
- il rischio da sostenere ovvero se limitare la sua responsabilità al capitale sottoscritto;
- la tipologia di organizzazione che si intende implementare;
- l’attività che si intende svolgere: se di produzione e/o vendita, di prestazione di servizi o di promozione e rappresentanza.
Ufficio di rappresentanza
Quando un’azienda estera ha intenzione di operare in Italia con un ruolo meramente ausiliario o preparatorio alla vendita può farlo con un ufficio di rappresentanza. È un ufficio di una società straniera che si trova sul territorio e può svolgere compiti di supporto alla vendita, raccogliere informazioni o fare ricerche scientifiche e di mercato. Tale ufficio non può, dunque, condurre attività di vendita diretta nel paese.
Contrariamente alle altre forme di insediamento, ovvero costituzione di una società o l’apertura di una stabile organizzazione, l’ufficio di rappresentanza si caratterizza per i seguenti fattori:
- Una mera presenza locale dell’azienda estera in Italia per promuovere e svolgere operazioni non commerciali sui prodotti e servizi dell’azienda;
- Non richiede una presenza di rappresentanza permanente. Questo significa che l’ufficio di rappresentanza non ha funzione di rappresentare la società estera nei rapporti con i terzi (clienti o fornitori).
Creare un Ufficio di Rappresentanza permette agli investitori di promuoversi in Italia con costi bassi e senza tassazione sul reddito.
Procedura per la costituzione
Per aprire un ufficio di rappresentanza la società straniera dovrà semplicemente fare una denuncia al R.E.A. competente in base al luogo dove si desidera aprire l’ufficio.
Il legale rappresentante della società straniera dotato di Codice Fiscale italiano (ovvero di un procuratore speciale appositamente indicato dotato di Codice Fiscale italiano) potrà effettuare la denuncia mediante l’invio della Comunicazione Unica. A tale denuncia seguirà l’attribuzione da parte dell’Agenzia delle Entrate di un Codice Fiscale all’ufficio di rappresentanza.
La costituzione di un ufficio di rappresentanza non necessita di alcun capitale minimo né di alcun atto notarile.
Branch
La sede secondaria, o Branch, è una sede fissa di affari costituita da beni e/o persone, attraverso cui una società residente in uno Stato estero esercita in Italia la propria attività produttiva e/o commerciale. Si tratta, quindi, di un “ramo” operativo e amministrativo in Italia della società estera che non costituisce, tuttavia, un soggetto autonomo. Ne deriva che i risultati della sua attività (reddito o perdita) confluiscono sempre nel bilancio della società estera.
Procedura per la costituzione
Per aprire una branch o una sede secondaria il rappresentante legale della società estera dovrà procedere attraverso il deposito, presso un notaio italiano, dell’atto costitutivo della società estera contestualmente all’atto con il quale la società estera istituisce la sede secondaria, debitamente tradotti in lingua italiana.
Il rappresentante legale, supportato da un notaio locale di riferimento, dovrà procedere ad effettuare i seguenti adempimenti burocratici, entro 30 giorni dal deposito dell’atto istitutivo della sede secondaria presso lo studio notarile e comunque non oltre 45 giorni dalla redazione dell’ atto stesso:
- Iscrivere la sede secondaria nel Registro delle Imprese competente;
- Presentare la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) al REA;
- Richiedere all’Agenzia delle Entrate l’attribuzione del Codice fiscale e del numero di Partita Iva.
La presentazione delle precedenti richieste avviene mediante Comunicazione Unica. Nel caso in cui vengano assunti dipendenti per la sede secondaria, dovranno essere espletati inoltre tutti gli adempimenti inerenti agli obblighi previdenziali ed assistenziali presso l’INPS e l’INAIL.
Sussidiaria
Un’entità giuridica autonoma, costituita secondo le forme previste dalla giurisdizione italiana e distinta dalla società madre estera. I risultati della sua attività (reddito o perdita) resteranno, pertanto, autonomi e non incideranno nei risultati della casa madre.
Caratteristiche | Branch | Sussidiaria |
Autonomia giuridica | NO | SI |
Capitale minimo | NO | SI |
Obblighi societari | NO | SI |
Responsabilità Patrimoniale | NO | SI |
Obblighi Contabili | N | SI |
Rimborso per imposte pagate all’estero | SI | NO |
Reddito tassabile | SI | SI |
Riporto perdite in capo alla casa madre | SI | NO |
Agevolazioni fiscali locali su start up | NO | SI |
Società di persone
Caratteristiche | Società Semplice (S.s.) | Società in nome collettivo (S.n.c.) | Società in accomodità semplice (S.a.s.) |
Oggetto sociale | Solo attività non commerciale | Attività commerciale e non commerciale | Attività commerciale e non commerciale |
Atto costitutivo | Non è richiesta nessuna forma specifica per la validità della società | È necessario un contratto sociale (c.d. atto costitutivo) avente un contenuto minimo (richiesto dalla legge) che ne disciplina il funzionamento | È necessario un contratto sociale (c.d. atto costitutivo) che indichi le due categorie di soci: soci accomandatari e soci accomandanti |
Capitale sociale | Non è richiesto un capitale minimo | Non è richiesto un capitale minimo | Non è richiesto un capitale minimo |
Amministrazione | Se non è stabilito nulla si presume che si applichi il regime di amministrazione disgiuntiva | Di regola tutti i soci sono amministratori, salvo diversa pattuizione | Per legge sono amministratori i soci accomandatari |
Responsabilità per le obbligazioni sociali | I soci rispondono dei debiti sociali illimitatamente e personalmente, con i loro patrimoni personali | I soci di s.n.c. hanno una responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali | Nelle società in accomandita semplice, solo i soci accomandatari rispondono personalmente ed illimitatamente dei debiti sociali. I soci accomandanti sono esonerati da responsabilità illimitata per i debiti sociali salvo il caso di espressa delega da parte degli stessi accomandatari per determinate attività gestorie o di rappresentanza |
Iscrizione nel registro delle Imprese | Viene iscritta in una sezione speciale del registro delle imprese con la funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità-notizia | La società in nome collettivo viene iscritta nella sezione ordinaria del registro delle imprese, pubblicità legale con efficacia normativa | La società in accomandita semplice viene iscritta nella sezione ordinaria del registro delle imprese, pubblicità legale con efficacia normativa |
Società di capitali
Caratteristiche | Società a responsabilità limitata ordinaria (S.r.l.) | Società a responsabilità unipersonale (S.u.r.l.) | Società a responsabilità semplificata (S.r.l.s.) | Società per azioni (S.p.A.) | Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.) |
Requisiti dei soci | Persone fisiche o società | Persone fisiche o società | Persone fisiche | Persone fisiche o società | Persone fisiche o società |
Forma atto costitutivo | Atto pubblico | Atto pubblico | Atto pubblico | Atto pubblico | Atto pubblico |
Capitale sociale | Da € 1Minimo € 10.000,00 per distribuzione dividendi. Al momento della costituzione della società deve essere versato almeno il 25% del capitale sociale presso una banca | Da € 1Minimo € 10.000,00 per distribuzione dividendi. Al momento della costituzione della società il capitale sociale deve essere versato integralmente presso una banca | Da € 1 a € 9.999,99. Al momento della costituzione della società il capitale sociale deve essere versato integralmente all’organo amministrativo | Minimo € 50.000,00. Al momento della costituzione della società deve essere versato almeno il 25% del capitale sociale presso una banca | Minimo € 50.000,00. Al momento della costituzione della società deve essere versato almeno il 25% del capitale sociale presso una banca |
Amministrazione | Amministratori possono essere:
Persone fisiche o giuridiche socie;
Persone fisiche o giuridiche non socie solo se previsto dallo statuto
| Amministratori possono essere: Persone fisiche o giuridiche socie; Persone fisiche o giuridiche non socie solo se previsto dallo statuto | Amministratori possono essere: solo persone fisiche socie e non socie | Amministratori possono essere:
Persone fisiche o giuridiche socie;
Persone fisiche o giuridiche non socie solo se previsto dallo statuto
| I soci accomandatari sono di diritto amministratori |
Cessione quote | Libera, salvo limitazioni previste dall’atto costitutivo | Libera, salvo limitazioni previste dall’atto costitutivo | Solo a persone fisiche salvo trasformazione in s.r.l. | Libera, salvo limitazioni previste dall’atto costitutivo | Libera, salvo limitazioni previste dall’atto costitutivo |
Iscrizione nel Registro delle Imprese | L’iscrizione ha efficacia costitutiva, cioè da tale momento la società acquista personalità giuridica e diviene a tutti gli effetti un autonomo soggetto di diritto | Nel registro delle Imprese è necessario indicare:
a) che le quote appartengono ad un unico socio; b) l’eventuale mutamento dell’unico socio; c) il passaggio da società unipersonale a pluripersonale | L’iscrizione ha efficacia costitutiva, cioè da tale momento la società acquista personalità giuridica e diviene a tutti gli effetti un autonomo soggetto di diritto | L’iscrizione ha efficacia costitutiva, cioè da tale momento la società acquista personalità giuridica e diviene a tutti gli effetti un autonomo soggetto di diritto | L’iscrizione ha efficacia costitutiva, cioè da tale momento la società acquista personalità giuridica e diviene a tutti gli effetti un autonomo soggetto di diritto |
Spese fisse di costituzione e gestione
(oltre gli onorari)
S.r.l. | S.r.l.s. | S.p.A. | S.a.p.a. | Start-up innovative | PMI innovative | |
Spese fisse di costituzione | ||||||
Onorari notarili | €2.000,00 | Esente | €3.000,00 | €3.000,00 | €2.000,00 | €2.000,00 |
Imposta di registro | €200,00 | €200,00 | €200,00 | €200,00 | €200,00 | €200,00 |
Imposta di bollo MUI | €156,00 | Esente | €156,00 | €156,00 | Esente | Esente |
Diritti di segreteria CCIAA | €90,00 | Esente | €90,00 | €90,00 | Esente | Esente |
Tassa di vidimazione libri sociali | €310,00 | €310,00 | €310,00 | €310,00 | €310,00 | €310,00 |
Imposta di bollo e tassa archivio | €60,00 | Esente | €60,00 | €60,00 | €60,00 | €60,00 |
Spese di gestione | ||||||
Diritto camerale CCIAA | €120,00 | €120,00 | €120,00 | €120,00 | €120,00 | €120,00 |
Imposta di bollo e diritti di segreteria per Bilancio | €127,00 | €127,00 | €127,00 | €127,00 | €127,00 | €127,00 |
Bollo su libro assemblea, cda e inventari (ogni 100 pagine) | €48,00 | €48,00 | €48,00 | €48,00 | €48,00 | €48,00 |
TOTALE | Anno | €3.111,00 | €805,00 | €4.111,00 | €4.111,00 | €2.865,00 | €2.865,00 |