Tutti i redditi guadagnati in Italia, sia da una società per azioni (S.p.A.), sia da una società a responsabilità limitata (S.r.l.) o da una stabile organizzazione in Italia di una società non residente, sono soggetti alle seguenti imposte sui redditi:
- IRES– “Imposta sul Reddito delle Società”;
- IRAP— “Imposta Regionale sulle Attività Produttive”;
IRES (Imposta sul Reddito delle Società)
L’ IRES è la principale imposta sulle società e si applica al reddito netto delle imprese residenti, ai fini del diritto tributario italiano. Sono invece società non residenti quelle che, per la maggior parte del periodo d’imposta, non hanno né la sede sociale, la loro sede amministrativa o la loro attività principale in Italia.
Dal 1 gennaio 2008, l’aliquota è stata fissata pari al 24%. Tale aliquota si applica sull’utile lordo risultante dal conto economico rettificato in base alla normativa fiscale.
In generale, i costi sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui sono iscritti nel conto economico e fanno parte della base imponibile nel periodo d’imposta in cui si fa una tale imputazione.
I dividendi distribuiti dalle società con personalità giuridica sono per il 95% non soggetti a tassazione, con l’eccezione dei dividendi distribuiti da società residenti in Paesi con un regime fiscale preferenziale. Le società possono anche essere in fase di liquidazione. Per quanto riguarda la tassazione del residuo 5% dei dividendi distribuiti, i costi relativi alla gestione delle quote di partecipazione sono totalmente deducibili.
Partecipation Exemption
In determinate condizioni, il 95% della plusvalenza derivante dal trasferimento di partecipazioni da parte delle società non è soggetta a tassazione. Non sono ammesse deduzioni per le perdite in conto capitale o spese.
IRES Deduzioni
Come principio generale, tutti i costi e le spese relative alle attività commerciali sono deducibili (es. minusvalenze, perdite straordinarie, spese di manodopera, royalties), con alcune limitazioni con particolare riferimento per gli interessi pagati, le imposte sul reddito, le spese auto e le donazioni.
Gli interessi passivi al netto degli interessi attivi sono deducibili nei limiti del 30% del Reddito Operativo Lordo (EBITDA) senza considerare i leasing e gli interessi capitalizzati.
La riforma del sistema fiscale inoltre non permette la deduzione degli interessi relativi al debito acceso per l’acquisto di partecipazioni salvo che non avvenga nell’ambito di un gruppo.
In tal modo, la nuova normativa prevede di scoraggiare l’acquisto di partecipazioni, che beneficino del trattamento della participation exemption, solo attraverso capitale di debito.
Tale sistema non è applicato nel caso in cui le azioni appartengono a quelle aziende che hanno optato per il sistema di consolidamento fiscale o il sistema di trasparenza fiscale.
Le perdite fiscali dei primi tre anni di attività possono essere compensate con il reddito imponibile mentre le perdite fiscali sostenute a partire dal quarto anno di attività sono compensabili nel limite del 80% dei guadagni di ogni anno.
AMMORTAMENTI
La normativa fiscale italiana consente alle aziende di dedurre quote di costi fissi dalla base imponibile secondo le aliquote di ammortamento specifiche, indipendentemente dalla loro allocazione al conto economico. Il punto di partenza per determinare gli importi deducibili è il costo storico del bene, la somma degli importi deducibili anno per anno non può superare il valore storico del bene.
Il sistema fiscale italiano permette principalmente due tipi di ammortamento:
- ordinario: l’importo massimo deducibile ogni anno fiscale può essere determinato mediante l’applicazione di coefficienti specifici che dovrebbero riflettere l’obsolescenza effettiva dell’attività, determinati dal Ministero. È importante sottolineare che, per quanto riguarda il primo anno di utilizzazione del bene, il tasso di ammortamento deve essere ridotto della metà.
- accelerato: per le immobilizzazioni materiali, la quota di ammortamento ordinario è aumentabile fino al doppio(“ammortamento anticipato”) durante il primo anno di utilizzazione e per i due anni successivi. Per le attività materiali di seconda mano, il beneficio è deducibile solo nel primo anno di utilizzo dei beni.
Si può invocare il beneficio a prescindere dalla sua prima imputazione a conto economico se l’ammortamento anticipato non riflette il deprezzamento reale dei beni, secondo le regole della contabilità ordinaria.
IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive)
L’IRAP è un’imposta che è stata introdotta nel sistema tributario italiano a partire dall’anno 1998. Dal 2008 la base imponibile IRAP deriva direttamente dalle voci del Conto Economico che viene depositato al Registro Imprese.
La sua caratteristica principale è la non deducibilità di alcuni costi sostenuti da una società, ad esempio, gli oneri finanziari e le spese di personale. L’aliquota base IRAP è fissata pari al 3,9%. La percentuale è incrementata dell’1% per le società holding, le istituzioni finanziarie e le compagnie di assicurazione e in alcune regioni d’Italia.
I costi del personale per l’assunzione di giovani fino a 35 anni, i disoccupati, le giovani donne e nelle regioni del meridione d’Italia risultano in parte deducibili ai fini IRAP.
Consolidato Fiscale Mondiale
Il consolidato fiscale mondiale è un sistema opzionale, irrevocabile per almeno cinque esercizi della società controllante, che è disponibile per gruppi di società in cui è rispettato il requisito del controllo di maggioranza.
REQUISITI ESSENZIALI
- residenza italiana per la società controllante;
- periodo di imposta identico, a meno che non previsto diversamente dalla legislazione straniera;
- i conti della controllante e delle società controllate sono oggetto di revisione;
- consolidamento obbligatorio di tutte le filiali estere (tutto dentro, tutto fuori linea di massima);
- dichiarazione da parte delle società controllate non residenti del loro consenso per la revisione dei conti e del loro impegno per dare tutta la collaborazione necessaria nella determinazione della base imponibile e per soddisfare le richieste delle autorità fiscali italiane.
Il sistema consiste nel consolidamento della percentuale del reddito imponibile, ottenuti da ciascuna delle società appartenenti al gruppo, corrispondenti alla partecipazione posseduta direttamente o indirettamente.
Gli stessi principi di quelli formulati per il sistema di consolidato fiscale nazionale si applicano, con le seguenti eccezioni:
- il principio del valore normale di beni e servizi scambiati tra residenti consolidate e le società non residenti è mantenuto;
- le imposte pagate all’estero sono riconosciute in modo da evitare gli effetti di doppia imposizione giuridica;
- i redditi provenienti dall’estero devono essere prevalenti nel reddito imponibile consolidato.
Regime di Trasparenza nelle S.r.l.
Il regime della trasparenza implica, in estrema sintesi, l’assoggettamento a tassazione del reddito prodotto dalla società in capo ai soci anziché in capo alla stessa società.
Trattati contro le doppie imposizioni
L’Italia ha concluso una serie di trattati sul reddito al fine di evitare la doppia imposizione. Questi trattati possono modificare il regime di elementi quali residenza, i crediti d’imposta e la tassazione dei non residenti.
Inoltre, i trattati prevedono generalmente un regime di tassazione più favorevole ai non residenti rispetto al trattamento previsto dalla legge italiana.
Ritenute sui proventi
Le ritenute sugli utili percepiti da società residenti italiane consistono in acconti dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari. Gli utili soggetti a ritenute alla fonte saranno poi assoggettati in base imponibile del beneficiario detratte le ritenute alla fonte dall’imposta sul reddito lordo.
In Italia ci sono tre tipi di ritenute alla fonte applicabili alla fonte su alcuni pagamenti.
- Ritenute alla fonte su dividendi
In linea di principio, i dividendi pagati a soggetti residenti italiani con partecipazioni non qualificate nelle aziende italiane (meno del 25%) sono soggetti ad una ritenuta fiscale del 26% a titolo definitivo.
Non sono soggetti a ritenuta alla fonte i dividendi da partecipazioni qualificate in società italiane, così come i dividendi pagati a società residenti italiani, stabili organizzazioni italiane di società non residenti.
I dividendi pagati a società non residenti con partecipazioni qualificate e non nelle aziende italiane sono soggetti ad una ritenuta fiscale del 26% finale. Aliquote ridotte sono possibili in base ai trattati fiscali.
La ritenuta d’acconto non è dovuta, in accordo con la direttiva madre-figlia UE, per i dividendi pagati da società residenti italiane alla società madre UE. Il beneficio è subordinato al fatto che l’attuale proprietà della società madre perduri da almeno un anno e sia non inferiore al 25% del capitale sociale della controllata italiana. - Ritenute su interessi
Interessi da conti bancari, depositi e obbligazioni sono soggetti a ritenuta alla fonte a tassi del 26% o 12,5%.
L’imposta alla fonte sugli interessi è definitiva per gli individui, mentre per gli interessi percepiti da una società italiana costituisce un acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari. Come tale, l’interesse lordo deve essere incluso nella base fiscale del beneficiario e la ritenuta alla fonte dedotta dal reddito complessivo imponibile.
Per i soggetti non italiani residenti che ricevono gli interessi dai conti bancari e di deposito tramite una partecipazione qualificata, nessuna ritenuta è dovuta.
Per i soggetti non residenti che ricevono interessi sui prestiti, tramite una partecipazione non qualificata, la ritenuta fiscale è del 26% ed è a titolo definitivo. L’aliquota della ritenuta alla fonte è fissata al 26% per i beneficiari con sede in paesi con regimi fiscali privilegiati.
L’aliquota fiscale della ritenuta alla fonte, se dovuta, può essere ridotta in base all’accordo concluso dall’Italia con il paese straniero.
Si applica la direttiva UE su interessi e canoni che non prevede ritenute alla fonte tra società residenti in diversi Stati membri dell’UE. - Ritenuta alla fonte sulle royalties
I canoni pagati a società residenti italiane o a stabili organizzazioni di società non residenti non sono soggetti a ritenuta alla fonte.
I pagamenti di canoni per non soggetti non residenti sono soggetti ad una ritenuta d’imposta a titolo definitivo del 30%. A determinate condizioni, la base imponibile può ricevere una detrazione del 25%.
Come detto in precedenza l’aliquota fiscale alla fonte, se dovuta, può essere ridotta in base all’accordo concluso dall’Italia con il paese straniero.
Anche in tal caso si applica la direttiva UE su interessi e canoni che non prevede ritenute alla fonte tra società residenti in diversi Stati membri dell’UE.