Normativa sul lavoro

Bre­ve intro­du­zio­ne al rego­la­men­to sull’occupazione

 

Assun­zio­ne 

Per quan­to riguar­da le assun­zio­ni, è impor­tan­te nota­re che non vi è alcun obbli­go gene­ra­le di un con­trat­to in for­ma scrit­ta, anche se la mag­gior par­te degli accor­di col­let­ti­vi di lavo­ro lo richie­do­no. Al con­tra­rio tut­ti i con­trat­ti part-time e tem­po deter­mi­na­to deve esse­re in for­ma scrit­ta. Le impre­se con 15 o più dipen­den­ti han­no l’obbligo di assu­me­re per­so­na­le pro­ve­nien­te da “cate­go­rie pro­tet­te”, come le vedo­ve, gli orfa­ni, rifu­gia­ti e per­so­ne con disabilità.

Paga e vantaggi 

I con­trat­ti col­let­ti­vi defi­ni­sco­no i livel­li mini­mi di sala­rio e i bene­fi­ci e di soli­to offro­no 13 o 14 men­si­li­tà all’anno.

Ora­rio di lavoro

Media­men­te, ci sono 8 ore lavo­ra­ti­ve al gior­no. La dura­ta mas­si­ma set­ti­ma­na­le di lavo­ro è di 48 ore (com­pre­si gli straor­di­na­ri) su un perio­do di rife­ri­men­to di mas­si­mo 4 mesi. Lo straor­di­na­rio non può supe­ra­re le 250 ore l’anno, se il dato­re di lavo­ro non rispet­ta que­sto limi­te può incor­re­re in san­zio­ni amministrative.

Vacan­ze

Ci sono 11 feste reli­gio­se e nazio­na­li. Ad ognu­no è con­ces­so un gior­no di ripo­so a set­ti­ma­na e un perio­do di ferie annua­li di 4 settimane.

Il nuo­vo regi­me del lavo­ro italiano 
 
La rifor­ma del Lavo­ro del 2012 ha intro­dot­to alcu­ne novi­tà, le tipo­lo­gie con­trat­tua­li sono quin­di ora prin­ci­pal­men­te: con­trat­ti di appren­di­sta­to (min. 6 mesi e con un rap­por­to max. di 1,5 rispet­to agli assun­ti), lavo­ro a tem­po par­zia­le, con­trat­ti a tem­po deter­mi­na­to e con­trat­ti a tem­po indeterminato.

Riso­lu­zio­ne del contratto 

Quan­do un dipen­den­te vie­ne licen­zia­to, qua­lun­que sia la cau­sa o lo sta­to, ha dirit­to a dei paga­men­ti seguen­ti ele­men­ti obbligatori:

TFR (“Trat­ta­men­to di Fine Rap­por­to — TFR”). L’importo è deter­mi­na­to divi­den­do ogni sti­pen­dio annuo lor­do del 13,5; TFR è impo­ni­bi­le e pri­vi di con­tri­bu­ti previdenziali.

Altre som­me. I dipen­den­ti han­no dirit­to alle inden­ni­tà per ferie non uti­liz­za­te, per­mes­si e tre­di­ce­si­ma e / o quattordicesima.

Perio­do di pre­av­vi­so. Lavo­ra­to­ri licen­zia­ti per moti­vi diver­si dal­la giu­sta cau­sa han­no dirit­to ad un perio­do di pre­av­vi­so che dipen­de dal­la cate­go­ria del lavo­ra­to­re e la dura­ta del servizio.


Siste­ma di sicu­rez­za sociale 
 
Il siste­ma ita­lia­no di sicu­rez­za socia­le gesti­to dall’INPS (“Isti­tu­to Nazio­na­le Pre­vi­den­za Socia­le”), è obbli­ga­to­rio e for­ni­sce bene­fi­ci com­ple­ti per tut­ti i dipen­den­ti. Dipen­den­te e dato­re di lavo­ro finan­zia­no con­giun­ta­men­te i costi del­la sicu­rez­za socia­le, che sono cal­co­la­ti sul­la retri­bu­zio­ne lor­da. I dato­ri di lavo­ro ver­sa­no i due ter­zi dei con­tri­bu­ti, men­tre i dipen­den­ti paga­no il restan­te terzo.Un fon­do di com­pen­sa­zio­ne sala­ria­le è a dispo­si­zio­ne dei lavo­ra­to­ri indu­stria­li. Il dato­re di lavo­ro for­ni­sce l’80% del sala­rio lor­do per le ore non lavo­ra­te, ed è suc­ces­si­va­men­te rim­bor­sa­to dall’Inps.

Uno straor­di­na­rio fon­do di com­pen­sa­zio­ne sala­ria­le (Cas­sa Inte­gra­zio­ne Gua­da­gni) aiu­ta a tro­va­re un impie­go una vol­ta che la pro­du­zio­ne ripren­de in una socie­tà ristrut­tu­ra­ta, rior­ga­niz­za­to o con­ver­ti­ti. Solo le azien­de con più di 15 lavo­ra­to­ri sono ammis­si­bi­li. La Cas­sa Inte­gra­zio­ne garan­ti­sce l’80% del sala­rio lor­do del lavo­ra­to­re per le ore non lavo­ra­te, ed è paga­bi­le in un perio­do di 12 mesi continuo.

Il siste­ma pen­sio­ni­sti­co ita­lia­no obbli­ga­to­rio è sta­to finan­zia­to da con­tri­bu­ti socia­li ver­sa­ti dal dato­re di lavo­ro duran­te la vita lavo­ra­ti­va, e si basa su equi­tà attua­ria­le. L’età di pen­sio­na­men­to è ora fis­sa­ta in 67 anni. Il siste­ma è sta­to recen­te­men­te più vol­te rifor­ma­to ed esi­ste una com­ples­sa nor­ma­ti­va transitoria.

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