Tassazione sulle società di capitali

Le prin­ci­pa­li for­me di tas­sa­zio­ne sul­le impre­se sono le seguenti:


  • IRES– “Impo­sta sul Red­di­to del­le Società”;
  • IRAP— “Impo­sta Regio­na­le sul­le Atti­vi­tà Produttive”;
  • IVA– “Impo­sta sul valo­re aggiunto”;
  • Impo­sta di registro;
  • Impo­sta Muni­ci­pa­le Uni­ca (già ICI).

Tut­ti i red­di­ti gua­da­gna­ti in Ita­lia, sia da una socie­tà per azio­ni (SpA), sia da una socie­tà a respon­sa­bi­li­tà limi­ta­ta (Srl) o da una sta­bi­le orga­niz­za­zio­ne in Ita­lia di una socie­tà non resi­den­te, sono sog­get­ti alle impo­ste sui red­di­ti seguenti:


IRES (Impo­sta sul Red­di­to del­le Società)

L’ IRES è la prin­ci­pa­le impo­sta sul­le socie­tà e si appli­ca al red­di­to net­to del­le impre­se resi­den­ti, ai fini del dirit­to tri­bu­ta­rio ita­lia­no. Sono inve­ce socie­tà non resi­den­ti quel­le che, per la mag­gior par­te del perio­do d’imposta, non han­no né la sede socia­le, la loro sede ammi­ni­stra­ti­va o la loro atti­vi­tà prin­ci­pa­le in Italia.

Dal 1 gen­na­io 2008, l’aliquota è sta­ta fis­sa­ta pari al 24%. Tale ali­quo­ta si appli­ca sull’utile lor­do risul­tan­te dal con­to eco­no­mi­co ret­ti­fi­ca­to in base alla nor­ma­ti­va fiscale.

In gene­ra­le, i costi sono ammes­si in dedu­zio­ne se e nel­la misu­ra in cui sono iscrit­ti nel con­to pro­fit­ti e per­di­te e fan­no par­te del­la base impo­ni­bi­le nel perio­do d’imposta in cui si fa una tale imputazione.

I divi­den­di distri­bui­ti dal­le socie­tà con per­so­na­li­tà giu­ri­di­ca sono per il 95% non sog­get­ti a tas­sa­zio­ne, con l’eccezione dei divi­den­di distri­bui­ti da socie­tà resi­den­ti in Pae­si con un regi­me fisca­le pre­fe­ren­zia­le. Le socie­tà pos­so­no anche esse­re in fase di liqui­da­zio­ne. Per quan­to riguar­da la tas­sa­zio­ne del resi­duo 5% dei divi­den­di distri­bui­ti, i costi rela­ti­vi alla gestio­ne del­le quo­te di par­te­ci­pa­zio­ne sono total­men­te deducibili.

 

Par­te­ci­pa­tion Exemption. 

In deter­mi­na­te con­di­zio­ni, il 95% del­la plu­sva­len­za deri­van­te dal tra­sfe­ri­men­to di par­te­ci­pa­zio­ni da par­te del­le socie­tà non è sog­get­ta a tas­sa­zio­ne. Non sono ammes­se dedu­zio­ni per le per­di­te in con­to capi­ta­le o spese.


IRES Deduzioni

Come prin­ci­pio gene­ra­le, tut­ti i costi e le spe­se rela­ti­ve alle atti­vi­tà com­mer­cia­li sono dedu­ci­bi­li (es. minu­sva­len­ze, per­di­te straor­di­na­rie, spe­se di mano­do­pe­ra, royal­ties), con alcu­ne limi­ta­zio­ni con par­ti­co­la­re rife­ri­men­to per gli inte­res­si paga­ti, le impo­ste sul red­di­to, le spe­se auto e i con­tri­bu­ti di beneficenza.

Gli inte­res­si pas­si­vi al net­to degli inte­res­si atti­vi sono dedu­ci­bi­li nei limi­ti del 30% del Red­di­to Ope­ra­ti­vo Lor­do (EBITDA) sen­za con­si­de­ra­re i lea­sing e gli inte­res­si capitalizzati.

La rifor­ma del siste­ma fisca­le inol­tre non per­met­te la dedu­zio­ne degli inte­res­si rela­ti­vi al debi­to acce­so per l’acquisto di par­te­ci­pa­zio­ni sal­vo che non avven­ga nell’ambito di un gruppo.

In tal modo, la nuo­va nor­ma­ti­va pre­ve­de di sco­rag­gia­re l’acquisto di par­te­ci­pa­zio­ni, che bene­fi­ci­no del trat­ta­men­to del­la par­ti­ci­pa­tion exemp­tion, solo attra­ver­so capi­ta­le di debito.

Tale siste­ma non è appli­ca­to nel caso in cui le azio­ni appar­ten­go­no a quel­le azien­de che han­no opta­to per il siste­ma di con­so­li­da­men­to fisca­le o il siste­ma di tra­spa­ren­za fisca­le.
Le per­di­te fisca­li dei pri­mi tre anni di atti­vi­tà pos­so­no esse­re com­pen­sa­te con il red­di­to impo­ni­bi­le men­tre le per­di­te fisca­li soste­nu­te a par­ti­re dal quar­to anno di atti­vi­tà sono com­pen­sa­bi­li nel limi­te del 80% dei gua­da­gni di ogni anno.
Tre anni con­se­cu­ti­vi di per­di­te fisca­li deter­mi­na­no la qua­li­fi­ca di socie­tà non ope­ra­ti­va con la con­se­guen­za di una tas­sa­zio­ne mag­gio­ra­ta del 10,5% e l’impossibilità di uti­liz­za­re il cre­di­to IVA per paga­re le impo­ste dirette.

Ammor­ta­men­ti

La nor­ma­ti­va fisca­le ita­lia­na con­sen­te alle azien­de di dedur­re quo­te di costi fis­si dal­la base impo­ni­bi­le secon­do le ali­quo­te di ammor­ta­men­to spe­ci­fi­che, indi­pen­den­te­men­te dal­la loro allo­ca­zio­ne al con­to economico.

Il pun­to di par­ten­za per deter­mi­na­re gli impor­ti dedu­ci­bi­li è il costo sto­ri­co del bene, la som­ma degli impor­ti dedu­ci­bi­li anno per anno non può supe­ra­re il valo­re sto­ri­co del bene.

Il siste­ma fisca­le ita­lia­no per­met­te prin­ci­pal­men­te due tipi di ammortamento:

  • ordi­na­rio: l’importo mas­si­mo dedu­ci­bi­le ogni anno fisca­le può esse­re deter­mi­na­to median­te l’applicazione di coef­fi­cien­ti spe­ci­fi­ci che dovreb­be­ro riflet­te­re l’obsolescenza effet­ti­va dell’attività, deter­mi­na­ti dal Mini­ste­ro. E ‘impor­tan­te sot­to­li­nea­re che per quan­to riguar­da il pri­mo anno di uti­liz­za­zio­ne del bene il tas­so di ammor­ta­men­to deve esse­re ridot­ta del­la metà.
  • acce­le­ra­to: per le immo­bi­liz­za­zio­ni mate­ria­li, la quo­ta di ammor­ta­men­to ordi­na­rio è aumen­ta­bi­le fino al doppio(“ammortamento anti­ci­pa­to”) duran­te il pri­mo anno di uti­liz­za­zio­ne e per i due anni suc­ces­si­vi. Per le atti­vi­tà mate­ria­li di secon­da mano,il bene­fi­cio è dedu­ci­bi­le solo nel pri­mo anno di uti­liz­zo dei beni.

Si può invo­ca­re il bene­fi­cio a pre­scin­de­re dal­la sua pri­ma impu­ta­zio­ne a con­to eco­no­mi­co se l’ammortamento anti­ci­pa­to non riflet­te il deprez­za­men­to rea­le dei beni, secon­do le rego­le del­la con­ta­bi­li­tà ordinaria.


IRAP (Impo­sta Regio­na­le sul­le Atti­vi­tà Produttive)

L’IRAP è un’imposta che è sta­ta intro­dot­ta nel siste­ma tri­bu­ta­rio ita­lia­no a par­ti­re dall’anno 1998. Dal 2008 la base impo­ni­bi­le IRAP deri­va diret­ta­men­te dal­le voci del Con­to Eco­no­mi­co che vie­ne depo­si­ta­to al Regi­stro Imprese.

La sua carat­te­ri­sti­ca prin­ci­pa­le è la non dedu­ci­bi­li­tà di alcu­ni costi soste­nu­ti da una socie­tà, ad esem­pio, gli one­ri finan­zia­ri e le spe­se di per­so­na­le. L’aliquota base IRAP è fis­sa­ta pari al 3,9%. La per­cen­tua­le è incre­men­ta­ta dell’1% per le socie­tà hol­ding, le isti­tu­zio­ni finan­zia­rie e le com­pa­gnie di assi­cu­ra­zio­ne e in alcu­ne regio­ni d’Italia.

I costi del per­so­na­le per l’assunzione di gio­va­ni fino a 35 anni, i disoc­cu­pa­ti, le gio­va­ni don­ne e nel­le regio­ni del meri­dio­ne d’Italia risul­ta­no in par­te dedu­ci­bi­li ai fini IRAP.


Con­so­li­da­to Fisca­le Mondiale

Il con­so­li­da­to fisca­le mon­dia­le è un siste­ma opzio­na­le, irre­vo­ca­bi­le per alme­no cin­que eser­ci­zi del­la socie­tà con­trol­lan­te, che è dispo­ni­bi­le per grup­pi di socie­tà in cui è rispet­ta­to il requi­si­to del con­trol­lo di maggioranza.

Requi­si­ti essenziali:

  • resi­den­za ita­lia­na per la socie­tà controllante;
  • perio­do di impo­sta iden­ti­co, a meno che non pre­vi­sto diver­sa­men­te dal­la legi­sla­zio­ne straniera;
  • i con­ti del­la con­trol­lan­te e del­le socie­tà con­trol­la­te sono ogget­to di revisione;
  • con­so­li­da­men­to obbli­ga­to­rio di tut­te le filia­li este­re (tut­to den­tro, tut­to fuo­ri linea di massima);
  • dichia­ra­zio­ne da par­te del­le socie­tà con­trol­la­te non resi­den­ti del loro con­sen­so per la revi­sio­ne dei con­ti e del loro impe­gno per dare tut­ta la col­la­bo­ra­zio­ne neces­sa­ria nel­la deter­mi­na­zio­ne del­la base impo­ni­bi­le e per sod­di­sfa­re le richie­ste del­le auto­ri­tà fisca­li italiane.

Il siste­ma con­si­ste nel con­so­li­da­men­to del­la per­cen­tua­le del red­di­to impo­ni­bi­le, otte­nu­ti da cia­scu­na del­le socie­tà appar­te­nen­ti al grup­po, cor­ri­spon­den­ti alla par­te­ci­pa­zio­ne pos­se­du­ta diret­ta­men­te o indirettamente.

Gli stes­si prin­ci­pi di quel­li for­mu­la­ti per il siste­ma di con­so­li­da­to fisca­le nazio­na­le si appli­ca­no, con le seguen­ti eccezioni:

  • il prin­ci­pio del valo­re nor­ma­le di beni e ser­vi­zi scam­bia­ti tra resi­den­ti con­so­li­da­te e le socie­tà non resi­den­ti è mantenuto;
  • le impo­ste paga­te all’estero sono rico­no­sciu­te in modo da evi­ta­re gli effet­ti di dop­pia impo­si­zio­ne giuridica;
  • i red­di­ti pro­ve­nien­ti dall’estero devo­no esse­re pre­va­len­ti nel red­di­to impo­ni­bi­le consolidato.

Regi­me di Tra­spa­ren­za nel­le srl


Il regi­me del­la tra­spa­ren­za impli­ca, in estre­ma sin­te­si, l’assoggettamento a tas­sa­zio­ne del red­di­to pro­dot­to dal­la socie­tà in capo ai soci anzi­ché in capo alla stes­sa società.


Trat­ta­ti con­tro le dop­pie imposizioni


L’Italia ha con­clu­so una serie di trat­ta­ti sul red­di­to al fine di evi­ta­re la dop­pia imposizione.

Que­sti trat­ta­ti pos­so­no modi­fi­ca­re il regi­me di ele­men­ti qua­li resi­den­za, i cre­di­ti d’imposta e la tas­sa­zio­ne dei non residenti.

I trat­ta­ti pre­ve­do­no gene­ral­men­te un regi­me di tas­sa­zio­ne più favo­re­vo­le ai non resi­den­ti rispet­to al trat­ta­men­to pre­vi­sto dal­la leg­ge italiana.

 

Rite­nu­te sui proventi


Le rite­nu­te sugli uti­li per­ce­pi­ti da socie­tà resi­den­ti ita­lia­ne con­si­sto­no in accon­ti dell’imposta sul red­di­to dovu­ta dai bene­fi­cia­ri. Gli uti­li sog­get­ti a rite­nu­te alla fon­te saran­no poi assog­get­ta­ti in base impo­ni­bi­le del bene­fi­cia­rio detrat­te le rite­nu­te alla fon­te dall’imposta sul red­di­to lordo.

In Ita­lia ci sono tre tipi di rite­nu­te alla fon­te appli­ca­bi­li alla fon­te su alcu­ni pagamenti.


1) Rite­nu­te alla fon­te su dividendi

In linea di prin­ci­pio, i divi­den­di paga­ti a sog­get­ti resi­den­ti ita­lia­ni con par­te­ci­pa­zio­ni non qua­li­fi­ca­te nel­le azien­de ita­lia­ne (meno del 25%) sono sog­get­ti ad una rite­nu­ta fisca­le del 26% finale.

Non sono sog­get­ti a rite­nu­ta alla fon­te i divi­den­di da par­te­ci­pa­zio­ni qua­li­fi­ca­te in socie­tà ita­lia­ne, così come i divi­den­di paga­ti a socie­tà resi­den­ti ita­lia­ni, sta­bi­li orga­niz­za­zio­ni ita­lia­ne di socie­tà non residenti.

I divi­den­di paga­ti a socie­tà non resi­den­ti con par­te­ci­pa­zio­ni qua­li­fi­ca­te e non nel­le azien­de ita­lia­ne sono sog­get­ti ad una rite­nu­ta fisca­le del 26% fina­le. Ali­quo­te ridot­te sono pos­si­bi­li in base ai trat­ta­ti fiscali.

La rite­nu­ta d’acconto non è dovu­ta, in accor­do con la diret­ti­va madre-figlia UE, per i divi­den­di paga­ti da socie­tà resi­den­ti ita­lia­ne alla socie­tà madre UE. Il bene­fi­cio è subor­di­na­to al fat­to che l’attuale pro­prie­tà del­la socie­tà madre per­du­ri da alme­no un anno e sia non infe­rio­re al 25% del capi­ta­le socia­le del­la con­trol­la­ta italiana.


2) Rite­nu­te su interessi

Inte­res­si da con­ti ban­ca­ri, depo­si­ti e obbli­ga­zio­ni sono sog­get­ti a rite­nu­ta alla fon­te a tas­si del 26% o 12,5%.

L’imposta alla fon­te sugli inte­res­si è defi­ni­ti­va per gli indi­vi­dui, men­tre per gli inte­res­si per­ce­pi­ti da una socie­tà ita­lia­na costi­tui­sce un accon­to dell’imposta sul red­di­to dovu­ta dai bene­fi­cia­ri. Come tale, l’interesse lor­do deve esse­re inclu­so nel­la base fisca­le del bene­fi­cia­rio e la rite­nu­ta alla fon­te dedot­ta dal red­di­to com­ples­si­vo imponibile.

Per i sog­get­ti non ita­lia­ni resi­den­ti che rice­vo­no gli inte­res­si dai con­ti ban­ca­ri e di depo­si­to tra­mi­te una par­te­ci­pa­zio­ne qua­li­fi­ca­ta, nes­su­na rite­nu­ta è dovuta.

Per i sog­get­ti non resi­den­ti che rice­vo­no inte­res­si sui pre­sti­ti, tra­mi­te una par­te­ci­pa­zio­ne non qua­li­fi­ca­ta, la rite­nu­ta fisca­le è del 26% ed è a tito­lo defi­ni­ti­vo. L’aliquota del­la rite­nu­ta alla fon­te è fis­sa­ta al 26% per i bene­fi­cia­ri con sede in pae­si con regi­mi fisca­li privilegiati.

L’aliquota fisca­le del­la rite­nu­ta alla fon­te, se dovu­ta, può esse­re ridot­ta in base all’accordo con­clu­so dall’Italia con il pae­se straniero.

Si appli­ca la diret­ti­va UE sui inte­res­si e cano­ni che non pre­ve­de rite­nu­te alla fon­te tra socie­tà resi­den­ti in diver­si Sta­ti mem­bri dell’UE.


3) Rite­nu­ta alla fon­te sul­le royalties

I cano­ni paga­ti a socie­tà resi­den­ti ita­lia­ni o a sta­bi­li orga­niz­za­zio­ni di socie­tà non resi­den­ti non sono sog­get­ti a rite­nu­ta alla fonte.

I paga­men­ti di cano­ni per non ita­lia­ni resi­den­ti sono sog­get­ti ad una rite­nu­ta d’imposta a tito­lo defi­ni­ti­vo del 30%. A deter­mi­na­te con­di­zio­ni, la base impo­ni­bi­le può rice­ve­re una detra­zio­ne del 25%.

Come det­to in pre­ce­den­za l’aliquota fisca­le alla fon­te, se dovu­ta, può esse­re ridot­ta in base all’accordo con­clu­so dall’Italia con il pae­se straniero.

Anche in tal caso si appli­ca la diret­ti­va UE sui inte­res­si e cano­ni che non pre­ve­de rite­nu­te alla fon­te tra socie­tà resi­den­ti in diver­si Sta­ti mem­bri dell’UE.

Taxdry Srl - C.F./P.I. 08982510961
Ufficio: Piazza Repubblica, 32 - 20124 Milano
Tel: (+39) 349.89.00.573
Email: [email protected]

Privacy Policy

Verified by MonsterInsights