Un investitore che desidera avviare un’attività deve tenere conto dei seguenti fattori:
Ufficio di rappresentanza: una sede fissa di un Impresa Straniera che viene stanziata sul territorio e che ha il compito di svolgere funzioni meramente ed esclusivamente promozionali e pubblicitarie, di raccolta di informazioni, di ricerca scientifica o di mercato
La costituzione di un Ufficio di Rappresentanza consente agli investitori di promuoversi direttamente sul territorio italiano con bassi costi di costituzione e gestione senza essere soggetti a tassazione sul reddito.
Procedura per la costituzione: Per aprire un ufficio di rappresentanza la società straniera dovrà semplicemente fare una denuncia al R.E.A. competente in base al luogo dove si desidera aprire detto ufficio.
Il legale rappresentante della società straniera dotato di Codice Fiscale italiano (ovvero di un procuratore speciale appositamente indicato dotato di Codice Fiscale italiano) potrà effettuare la denuncia mediante l’invio, della Comunicazione Unica.
A tale denuncia seguirà l’attribuzione da parte dell’Agenzia delle Entrate di un Codice Fiscale all’ufficio di rappresentanza.
Per tali adempimenti burocratici non è necessario l’intervento del notaio.
Branch: una sede fissa di affari, costituita da beni e/o persone, attraverso cui una società residente in uno Stato estero esercita in Italia la propria attività produttiva e/o commerciale. Si tratta, quindi, di un“ramo”operativo e amministrativo in Italia della società estera che non costituisce, tuttavia, un soggetto autonomo. Ne deriva che i risultati della sua attività (reddito o perdita) confluiscono sempre nel bilancio della società estera.
Procedura per la Costituzione: Per aprire una branch o una sede secondaria il rappresentante legale della società estera dovrà procedere attraverso il deposito presso un notaio italiano dell’atto costitutivo della società estera contestualmente all’atto con il quale la società estera istituisce la sede secondaria debitamente tradotti in lingua italiana. Il rappresentante legale, supportato da un notaio locale di riferimento, dovrà inoltre (entro 30 giorni dal deposito dell’atto istitutivo della sede secondaria presso lo studio notarile (e comunque non oltre 45 giorni dalla redazione dell’ atto stesso) procedere ad effettuare i seguenti adempimenti burocratici:
La presentazione delle precedenti richieste avviene mediante ComUnica. Nel caso in cui vengano assunti dipendenti per la sede secondaria, dovranno essere espletati inoltre tutti gli adempimenti inerenti gli obblighi previdenziali ed assistenziali presso l’INPS e l’INAIL.
Subsidiary: un’entità giuridica autonoma, costituita secondo le forme previste dalla giurisdizione italiana e distinta dalla società madre estera. I risultati della sua attività (reddito o perdita) resteranno, pertanto, autonomi e non incideranno nei risultati della casa madre.
Caratteristiche | Branch | Subsidiary |
Autonomia giuridica | NO | SI |
Capitale minimo | NO | SI |
Obblighi societari | NO | SI |
Responsabilità Patrimoniale | NO | SI |
Obblighi Contabili | SI | SI |
Rimborso per imposte pagate all’estero | SI | NO |
Reddito tassabile | SI | SI |
Riporto perdite in capo alla casa madre | SI | NO |
Agevolazioni fiscali locali su start up | NO | SI |
Società di persone (S.s., S.n.c., S.a.s.)
Caratteristiche | Società Semplice (S.s.) | Società in nome collettivo(S.n.c) | Società in accomanditasemplice(S.a.s) |
Oggetto sociale | Solo attività non commerciale. | Attività commerciale e non commerciale. | Attività commerciale e non commerciale. |
Atto costitutivo | Non è richiesta nessuna forma specifica per la validità della società. | E’ necessario un contratto sociale (c.d. atto costitutivo) avente un contenuto minimo (richiesto dalla legge) che ne disciplina il funzionamento. | E’ necessario un contratto sociale (c.d. atto costitutivo) che indichi le due categorie di soci: soci accomandatari e soci accomandanti. |
Capitale Sociale | Non è richiesto un capitale minimo. | Non è richiesto un capitale minimo. | Non è richiesto un capitale minimo. |
Amministrazione | Se non è stabilito nulla si presume che si applichi il regime di amministrazione disgiuntiva. | Di regola tutti i soci sono amministratori, salvo diversa pattuizione. | Per legge sono amministratori i soci accomandatari. |
Responsabilità per le obbligazioni sociali | I soci rispondono dei debiti sociali illimitatamente e personalmente, con i loro patrimoni personali. | I soci di s.n.c. hanno una responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali. | Nelle società in accomandita semplice, solo i soci accomandatari, rispondono personalmente ed illimitatamente dei debiti sociali. I soci accomandanti sono esonerati da responsabilità illimitata per i debiti sociali salvo il caso di espressa delega da parte degli stessi accomandatari per determinate attività gestorie o di rappresentanza. |
Iscrizione nel registro delle Imprese | Viene iscritta in una sezione speciale del registro delle imprese con la funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità-notizia. | La società in nome collettivo viene iscritta nella sezione ordinaria del registro delle imprese, pubblicità legale con efficacia normativa. | La società in accomandita semplice viene iscritta nella sezione ordinaria del registro delle imprese, pubblicità legale con efficacia normativa. |
Società di capitali (Spa-Sapa-Srl)
Caratteristiche | Società a responsabilità limitata | Società a responsabilità unipersonale (S.u.r.l.) | Società a responsabilità semplificata (S.r.l.s.) | Società per azioni | Società in accomandita per azioni (S.a.p.a) |
ordinaria (S.r.l.) | (S.p.A.) | ||||
Requisiti dei soci | Persone fisiche o società | Persone fisiche o società | Persone fisiche che hanno già compiuto35 anni | Persone fisiche o società | Persone fisiche o società |
Forma atto costitutivo | Atto pubblico | Atto pubblico | Atto pubblico | Atto pubblico | Atto pubblico |
Capitale sociale | Da € 1.Minimo € 10.000,00 per distribuzione dividendi. Al momento della costituzione della società deve essere versato almeno il 25% del capitale sociale presso una banca | Da € 1.Minimo € 10.000,00 per distribuzione dividendi. Al momento della costituzione della società il capitale sociale deve essere versato integralmente presso una banca | Da € 1 a € 9.999,99. Al momento della costituzione della società il capitale sociale deve essere versato integralmente all’organo amministrativo | Minimo € 50.000,00. Al momento della costituzione della società deve essere versato almeno il 25% del capitale sociale presso una banca | Minimo € 50.000,00. Al momento della costituzione della società deve essere versato almeno il25% del capitale sociale presso una banca |
Amministrazione | Amministratori possono essere: Persone fisiche o giuridiche socie; Persone fisiche o giuridiche non socie solo se previsto dallo statuto | Amministratori possono essere: Persone fisiche o giuridiche socie; Persone fisiche o giuridiche non socie solo se previsto dallo statuto | Amministratori possono essere: solo persone fisiche socie e non socie | Amministratori possono essere: solo persone fisiche socie e non socie | Amministratori possono essere: solo persone fisiche socie accomandatarie |
Cessione quote | Libera, salvo limitazioni previste dall’atto costitutivo | Libera, salvo limitazioni previste dall’atto costitutivo | Solo a persone fisiche | Libera, salvo limitazioni previste dall’atto costitutivo | Libera, salvo limitazioni previste dall’atto costitutivo |
Iscrizione nel Registro delle Imprese | L’iscrizione ha efficacia costitutiva, cioè da tale momento la società acquista personalitàgiuridica e diviene a tutti gli effetti un autonomo soggetto di diritto. | Nel registro delle Imprese è necessario indicare: a) che le quote appartengono ad un unico socio; b) l’eventuale mutamento dell’unico socio; c) il passaggio da società unipersonale a pluripersonale. | L’iscrizione nel registro L’iscrizione nel registro delle imprese fornisce delle imprese fornisce personalità giuridica alla personalità giuridica società alla società |
Spese fisse di costituzione e gestione (oltre gli onorari)
Costi / tipologie societarie | S.r.l. | S.r.l.s | S.p.a | S.a.p.a. | ||
Spese fisse di costituzione | Onorari notarili | Circa € 1.500 – € 2.000,00 | Esente | Circa € 2.500 – € 3.000,00 | Circa € 2.500 – € 3.000,00 | |
Imposta di registro | € 200,00 | € 200,00 | € 200,00 | € 200,00 | ||
Diritti camerali Iscrizione Registro delle Imprese | Imposta di bollo | € 65,00 | Esente | € 65,00 | € 65,00 | |
Diritti di segreteria | € 90,00 | Esente | € 90,00 | € 90,00 | ||
Repertorio Economico Amministrativo(REA) | Diritti di segreteria | |||||
€ 30,00 | € 30,00 | € 30,00 | € 30,00 | |||
Iscrizione Registro Imprese CCIAA | € 200,00 | € 200,00 | € 200,00 | € 200,00 | ||
Vidimazione Registri contabili | Tassa di Concessione Governativa | € 309,87 se capitale inferiore ad € 516.456,87 | € 309,87 se capitale inferiore ad € 516.456,87 | € 309,87 se capitale inferiore ad € 516.456,87 | € 309,87 se capitale inferiore ad € 516.456,87 | |
Spese di gestione | € 516,46 annuali se capitale sociale superiore ad | Non applicabile | € 516,46 annuali se capitale sociale superiore ad | € 516,46 annuali se capitale sociale superiore ad | ||
€ 516.456,87 | € 516.456,87 | € 516.456,87 | ||||
Imposta di bollo | € 14,62 ogni 100 pag | € 14,62 ogni 100 pag | € 14,62 ogni 100 pag | € 14,62 ogni 100 pag | ||
Diritti di Segreteria | € 25,00 | € 25,00 | € 25,00 | € 25,00 | ||
Deposito Annuale Bilancio ed Elenco Soci | Diritti di Segreteria | |||||
€ 63,00 | € 63,00 | € 63,00 | € 63,00 | |||
Imposta di bollo | ||||||
€ 65,00 | € 65,00 | € 65,00 | € 65,00 | |||
Da € 2.562 a € 3.269, 08 | Circa €907,49 | Da € 3.562,49 a € 4.269,08 | Da € 3.562,49 a € 4.269,08 | |||
Totale |
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